Legge sullo spreco alimentare
Nella seduta n.592 del 17 marzo, la Camera dei Deputati ha approvato il testo unificato delle proposte di legge recanti "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi". In attesa di conoscere il contenuto definitivo del disegno di legge approvato in prima lettura, che adesso passerà all'esame del Senato, si riporta di seguito una sintetica illustrazione del provvedimento, così come modificato nel corso dell'esame in Commissione referente (XII Commissione affari sociali).
Il dispositivo si suddivide in quattro Capi, contenenti 18 articoli. Come da consuetudine, nella prima parte (Capo I), sono contenute le finalità e le definizioni, a partire dall'articolo 1 dove, l'obiettivo di riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, si realizza attraverso alcune priorità. Si va dal recupero e dalla donazione delle eccedenze alimentari, alla riduzione degli impatti negativi sull'ambiente, fino alla riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili e al favorire le attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini. L'articolo 2, invece, esplicita le definizioni contenute nel provvedimento, qualificando gli operatori del settore alimentare, i soggetti cessionari, le eccedenze, i concetti di spreco alimentare, il termine minimo di conservazione e la data di scadenza.
Il Capo II, al cui interno trovano collocazione gli articoli che vanno dal numero 3 all'12, disciplina specifiche misure e interventi volti a semplificare la cessione gratuita degli alimenti e a limitarne gli sprechi. In quest'ottica, l'Articolo 3 dispone che le eccedenze alimentari siano destinate prioritariamente al consumo umano (indigenti), fatta salva la possibilità di altre destinazioni (alimentazione animale e compostaggio) per gli alimenti non più idonei al consumo umano. Sullo stesso fronte, l'articolo dispone che le delle eccedenze di prodotti agricoli possano essere cedute a titolo gratuito nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare. Con l'articolo 4, si prevede che la cessione, allorché sia garantita integrità dell'imballaggio, possa essere consentita anche oltre il temine minimo di conservazione. Lo stesso articolo, inoltre, introduce disposizioni sulle eccedenze di prodotti della panificazione prevedendo che, qualora invendute entro le 24 ore successive alla loro produzione, possano essere donate ai soggetti cessionari. Gli articoli 5 e 6, regolano i requisiti di conservazione (in rispetto alla normativa europea sulla sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti) e autorizzano il riutilizzo dei prodotti alimentari (idonei al consumo umano o animale) che sono stati oggetto di confisca. L'obbligo di garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, nel caso di distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, trova spazio nell'articolo7, mentre con il successivo (articolo 8), viene istituito (presso il Ministero delle politiche agricole) un tavolo permanente per promuovere iniziative e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti e definire progetti e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi. I temi dell'informazione e della comunicazione sono affrontati dall'articolo 9 del dispositivo approvato in prima lettura. Su questo fronte, da un lato la RAI dovrà garantire un numero adeguato di ore di informazione e di diffusione di messaggi informativi in materia di riduzione degli sprechi, dall'altro si prevedono campagne promozionali a cura dei singoli Ministeri per incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti. Infine, in ambito scolastico, saranno adottate iniziative di sensibilizzazione dei giovani per la lotta agli sprechi, nonché percorsi mirati di educazione alimentare. Continuando, l'articolo 10 introduce l'emanazione di linee guida da parte del Ministero per la salute volte ad orientare gli enti gestori delle mense scolastiche alla riduzione degli sprechi alimentari. Gli ultimi due articoli del Capo II, dispongono il finanziamento e definiscono le finalità di alcuni Fondi. L'articolo 11, in particolare, prevede il rifinanziamento (2 milioni di euro) del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e l'istituzione di un Fondo ad hoc finalizzato alla limitazione degli sprechi, all'impiego delle eccedenze e alla promozione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili. Attraverso l'articolo 12 si introduce la promozione di interventi destinati alla riduzione dei rifiuti alimentari nell'ambito del Fondo di cui alla legge n. 244/2007 (articolo 2, comma 3). Per il raggiungimento di tale nuova finalità, il testo di legge prevede un incremento della dotazione del Fondo citato (2 milioni di euro per il biennio 2017-2018).
Il Capo III, che include gli articoli che vanno dal numero 13 al 17, disciplina specifiche misure per agevolare e favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale. In particolare, l'articolo 13, attraverso la modifica della legge n 155/2003, include tra i soggetti autorizzati a effettuare le distribuzioni gratuite, gli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche e le categorie dei prodotti che possono essere cedute gratuitamente agli indigenti. Continuando, mentre i successivi due articoli (14 e 15) disciplinano in materia di prodotti farmaceutici e dell'abbigliamento, l'articolo 16 dispone modalità e requisiti delle comunicazioni telematiche agli uffici dell'amministrazione finanziaria in relazione alla cessione gratuita delle eccedenze alimentari. Infine, con l'articolo 17 il disegno di legge prevede la possibilità di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti per attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari destinati alla cessione a titolo gratuito.
L'ultimo Capo (IV) del testo di legge approvato dalla Camera dei Deputati, reca misure in materia di appalti e, nel dettaglio, andando a modificare l'articolo 83 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, inserisce la cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari tra i criteri di valutazione delle offerte (per contratti affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).