Lavoro nero e agricoltura: in arrivo il ddl governativo
29 Febbraio 2016


Contesto di riferimento



L'Istat annovera tra le posizioni lavorative irregolari quelle non ottemperanti dal punto di vista della normativa settoriale fiscale e contributiva. In quest'ottica, da una lettura delle stime sul tasso di irregolarità dell'occupazione del settore primario, si può desumere un andamento crescente del lavoro nero in agricoltura. Nel 2013 il tasso di irregolarità si è attestato oltre il 22%, facendo registrare un incidenza percentuale quasi doppia rispetto al totale delle attività economiche (12,8%). Ad eccezione del biennio 2001-2003 dove, così come accaduto negli altri settori, anche l'agricoltura ha visto ridursi le irregolarità sul mercato del lavoro, negli ultimi dieci anni il lavoro nero agricolo ha visto una crescita di oltre il 6%. Di contro, nello stesso intervallo temporale, se si guarda all'incidenza delle irregolarità di tutte le attività economiche nazionali, l'incremento risulta molto più contenuto (nell'ordine di 0,5 punti percentuali).



 



Andamento del tasso d'irregolarità occupazione (valori percentuali; 2000-2013)







 





Elaborazioni Ufficio studi Cia su dati Istat



 



Su scala territoriale, a pesare maggiormente nel corso degli anni sul totale delle posizioni irregolari del lavoro agricolo, è stato il Mezzogiorno. Nel 2013, le regioni meridionali e insulari hanno infatti fatto registrare entrambe un tasso d'irregolarità del 26,8%. A Seguire, i territori centrali (19,2% nel 2013) e il Nord Italia dove l'irregolarità agricola sul totale ha superato di poco il 15%. Diversa la lettura dei dati se si guarda all'andamento congiunturale del tasso di riferimento. A fronte di un calo delle irregolarità nelle isole, passate da un massimo del 31,6% del 2001 al citato 26,8% del 2013, l'Istat ha rilevato una crescita continua nelle posizioni irregolari del Centro e del Nord Italia tanto che i valori massimi si sono verificati, rispettivamente, nel 2013 e nel 2012. Più contenuto, invece, l'incremento del lavoro nero agricolo del Sud Italia con il tasso d'irregolarità passato dal 23% del 2000 al valore massimo di 26,8% del 2013.



 


Andamento territoriale del tasso d'irregolarità occupazione (valori percentuali; 2000-2013)





Elaborazioni Ufficio studi Cia su dati Istat



 



Disegno di legge recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni  del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura"



Per contrastare le conseguenze del contesto di riferimento sopra delineato e introdurre maggiori livelli di efficacia nelle politiche di contrasto ai fenomeni del sommerso e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, il Governo ha adottato un'iniziativa legislativa ad  hoc. Il disegno di legge (licenziato dal Consiglio dei Ministri nel mese di novembre), la cui architettura prevede sette articoli, mira nello specifico a prevenire e colpire l'irregolarità nelle sue diverse forme. Tale obiettivo si vuole perseguire principalmente attraverso l'introduzione di una serie di modifiche alla normativa vigente di riferimento.



Di seguito una breve descrizione dell'articolato, ripresa dai contenuti della relazione illustrativa di accompagnamento al testo normativo:




  • L'Articolo 1 prevede due modifiche al codice penale. Con la prima, s'introduce il nuovo articolo 603-bis per la disciplina delle circostanza attenuante nel delitto di caporalato. In particolare, si prevede una riduzione della pena (fino alla metà) per coloro i quali abbiano collaborato assicurando le prove e individuando altri responsabili. La disposizione, ponendo l'accento direttamente sul responsabile del reato (e non sul "concorrente"), punta ad abbattere la diffusione di omertà che caratterizza il fenomeno. Accanto a ciò e per il raggiungimento dello stesso  obiettivo (lotta all'omertà), tra le finalità della collaborazione ai fini della circostanza attenuante, si prevede anche il "sequestro delle somme o di altre utilità trasferita".  Si segue in tal caso la logica di tipo premiale che, negli ultimi decenni, ha caratterizzato la tecnica legislativa in altri ambiti (ad/es delitti commessi per finalità di terrorismo, di mafia, sfruttamento sessuale di minori…). La seconda modifica del codice  penale,  riguarda  il  nuovo  articolo  603-bis.2  che  interviene  in  materia di confisca rafforzando gli strumenti di repressione. In quest'ottica, all'autore del reato di caporalato saranno obbligatoriamente sottratte anche le cose che "servirono o furono destinate a commettere il delitto ed i proventi da esso derivanti".



 





  • Attraverso l'articolo 2 l'iniziativa legislativa governativa mira al rafforzamento degli strumenti di natura precautelare. L'obiettivo si realizza estendendo l'obbligatorietà dell'arresto per il delitto d'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro che, sino ad oggi, era applicabile in maniera facoltativa.



 




  • L'articolo 3, così come la seconda parte dell'articolo 1, introduce anch'esso modifiche in materia di confisca obbligatoria.



 




  • Sull'ambito del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, interviene l'articolo 4 del disegno di legge, introducendo la responsabilità amministrativa degli enti.



 




  • Considerata la sempre più diffusa esperienza giudiziaria che associa le vittime da sfruttamento del lavoro alle vittime del delitto di tratta, con l'articolo 5, le finalità del Fondo per le misure anti tratta (legge n. 228 del 2003), sono estese alle vittime del delitto di "caporalato".



 




  • L'articolo 6, dispone integrazioni e modifiche alla disciplina riguardante la Rete del lavoro agricolo di qualità. Nel dettaglio, si escludono dalla partecipazione alla Rete tutti quei soggetti che abbiano riportato condanne per una serie di reati (delitti  contro la pubblica amministrazione, contro l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio…) e si estende l'adesione alla stessa Rete alle istituzioni locali, ai centri per l'impiego agli sportelli unici per l'immigrazione, etc. Inoltre, il citato articolo interviene per attribuire alla cabina di regia prevista dalla Rete una serie di funzioni: dal monitoraggio trimestrale sull'andamento del mercato del lavoro agricolo; alla promozione d'iniziative politiche per il contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva; fino alla stipula di convenzioni per il trasporto dei lavoratori agricoli.



 




  • Al fine di migliorare lo svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli ed evitare i rischi legati al maggiore afflusso di manodopera, anche straniera, l'articolo 7 prevede la predisposizione di un Piano d'interventi da parte delle amministrazioni statali. Il Piano dovrà essere oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e prevedrà il coinvolgimento delle regioni, delle amministrazioni locali e delle organizzazioni di terzo settore.



 




  • Gli articoli 8 e 9, infine, regolano la clausola d'invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge.


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