Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio di tartufi
Nelle ultime settimane, tra i lavori della Commissione agricoltura della Camera dei Deputati, hanno trovato spazio le disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio di tartufi.
In particolare, a partire da inizio anno e con frequenza maggiore nell'ultimo mese, si è riunito il Comitato ristretto per analizzare e valutare le due proposte di legge depositate presso la commissione agricola della Camera. Un percorso, avviato nella precedente legislatura e resosi più urgente in considerazione della crescita del mercato del tartufo e del mutato quadro normativo. In quest'ottica, entrambi i progetti di legge sono orientati, da un lato a modificare la legislazione vigente concernente la raccolta, la coltivazione e il commercio dei tartufi (legge n. 752 del 1985), dall'altro a riformare la normativa fiscale di riferimento, anche attraverso la tracciabilità dell'origine del prodotto.
Sulla base delle rispettive relazioni illustrative, si riporta di seguito una breve descrizione dei due disegni di legge.
- Modifiche della legge n.752 del 1985. In questo ambito, rientrano gli adeguamenti normativi necessari per la nuove ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni e, in particolare, l'introduzione di norme più rigide e certe per quanto riguarda la messa in commercio dei prodotti a base di tartufo. Si segnalano, in particolare, l'elenco delle categorie a cui devono appartenere i tartufi (freschi o conservati) destinati al consumo; la revisione (tramite provvedimento ministeriale) dell'elenco dei generi e delle specie di tartufi freschi destinati al consumo; i criteri delle denominazioni di vendita e le caratteristiche obbligatorie del sistema di etichettatura; le caratteristiche organolettiche e botaniche delle specie commerciali. Importanti, anche le modifiche all'articolo 3 della citata legge n.752/85 che introducono la libertà di ricerca e di raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati, demandandone alle regioni la disciplina. Alle stesse regioni, viene affidata l'istituzione di un registro su cui annotare, annualmente, le quantità di prodotto raccolto e commercializzato.
- Materia fiscale. Si segnala in primis l'abrogazione (prevista all'interno di entrambe le proposte di legge) dell'articolo 1, comma 109, della legge Finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n.311) recante il regime IVA sull'acquisto di tartufi da parte di raccoglitori non professionali. Uno stralcio resosi necessario per rimediare alla possibilità, (attualmente prevista dalla citata legge) per gli acquirenti di auto fatturare l'acquisto di prodotti ceduti da raccoglitori, senza indicarne il cedente né il luogo di provenienza. Tale fattispecie, nata per semplificare il sistema, è divenuta negli anni un elemento di distorsione concorrenziale e un fenomeno di scarsa trasparenza alimentare. In quest'ottica, si prevede anche che i raccoglitori autorizzati debbano rilasciare una ricevuta recante l'indicazione della natura del prodotto ceduto mentre, le imprese che esercitano il commercio dei tartufi, dovranno certificare la data e il luogo o l'area di raccolta del prodotto. Continuando nell'analisi, la modifica della disciplina in materia di IVA sulla raccolta di rifiuti, prevede che l'imposta sia commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello relativo all'acquisto. Sullo stesso fronte, si introduce l'assoggettamento dei tartufi al regime speciale dell'IVA previsto per i prodotti agricoli. Entrambe le proposte intervengono poi per modificare il testo unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) al fine di introdurre una speciale modalità di determinazione del reddito valida per i raccoglitori autorizzati. In un caso, è prevista una norma transitoria (di validità biennale) che, a regime, determina una riduzione forfetaria del 50 per cento della base imponibile. Nel secondo caso, invece, il disegno di legge dispone che il reddito dei raccoglitori ai fini dell'IRPEF, sia quantificato mediante le risultanze delle ricevute rilasciate ai cessionari e sia ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese, per un importo pari a 10.000 euro (disciplina transitoria). La copertura finanziaria, infine, trova collocazione negli ultimi articoli dei due provvedimenti.