Manovra: Cia Venezia, non c'è traccia dei voucher per l'agricoltura
Solo nuova burocrazia e adempimenti per settore che necessità di velocità e flessibilità
"Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura, assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, si applicano per il biennio 2023-2024 le disposizioni dei commi da 344 a 354". Poche righe nella legge finanziaria 2023, che di fatto impediscono all’agricoltura l’utilizzo dei voucher puntando, invece, sul “lavoro agricolo occasionale a tempo determinato”. Dunque per Cia Venezia, si tratta solo di una nuova complicazione.
"Una nuova complicazione -commenta, infatti, la presidente di Cia Venezia, Federica Senno- che aggiunge burocrazia e adempimenti ai già tartassati imprenditori agricoli e che non risolve la necessità di flessibilità che da anni si sottolinea".
Tante pratiche agronomiche non sono programmabili in quanto caratterizzate dall’urgenza, anche a causa dei cambiamenti climatici in atto. "La soluzione per una reale semplificazione -ricorda la presidente Senno- era già stata sperimentata coi voucher, attivi fino a sei anni fa. Permettevano di gestire quelle situazioni che vanno eseguite in velocità, ad esempio, dopo un evento meteo avverso, quando bisogna selezionare i prodotti agricoli buoni da quelli che si sono guastati. Purtroppo, altri settori hanno abusato dei voucher, penalizzando alla fine quello che ne aveva più bisogno. Nel 2017, ultimo anno in cui sono stati utilizzati, l’agricoltura pesava per il 6% sul monte voucher utilizzati".
Adesso, invece, il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, all’inoltro al competente Centro per l’impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
"Carte, burocrazia, adempimenti, per attività che non possono superare le 45 giornate annue per singolo lavoratore. Mi chiedo come faremo durante la vendemmia, la stagione orticola o di raccolta della frutta, attività così diffuse nel Veneziano. Non dev’essere in dubbio la messa in regola degli operai da parte delle aziende agricole -conclude la presidente Senno-, ma chiediamo una maggiore semplificazione, in un settore che ha nella stagionalità la sua caratteristica principale".