10 Maggio 2005
Ancca: l'Agea riconosce i titoli speciali congiunti nella soccida semplice
La questione della utilizzazione dei titoli speciali in caso di soccida semplice ha investito l'Agea che ha riconosciuto convenzionalmente, con circolare n.181 dell'11.4.05 e n.194 del 14.4.05 , la titolarità anche al soccidario.
La soccida -afferma l'Associazione nazionale coltivatori a contratto agrario (Ancca)- è un contratto associativo (art.2170 c.c.) in cui il concedente soccidante ed il concessionario soccidario si accordano per l'allevamento del bestiame al fine di ripartirne l'accrescimento e la produttività, con l'esclusione di una remunerazione dell'attività svolta dal soccidario, che è un soggetto associato e non un dipendente dell'associante.
Nell'economia agricola nazionale la soccida è un contratto fondamentale per la produzione bovina italiana. La soccida e la compartecipazione stagionale sono gli unici contratti agrari associativi legalmente consentiti.
Secondo la definizione codicistica, la soccida -aggiunge l'Ancca- può essere semplice e parziaria e con conferimento del pascolo: nella prima fattispecie il titolare dell'impresa è il soccidante, nella seconda il soccidante o il soccidario e nella terza il soccidario; diversamente nell'accezione della soccida semplice da parte dell'Agea vi è un riconoscimento di imprenditorialità condivisa tra i contraenti, quindi, di titolarità di diritti anche del soccidario.
Nei particolari il nostro ordinamento prevede:
- la soccida semplice (art.2171) in cui il bestiame è conferito esclusivamente dal soccidante a cui spetta la direzione di impresa;
- la soccida parziaria (art.2182) in cui il bestiame è conferito da entrambi i contraenti e la cui direzione d'impresa spetta al soccidante a condizione che fornisca più del 20% del bestiame limite mutuato dall'art.25 della legge sui contratti agrari la 203/82 che lo fissa quale soglia al di sotto di cui il soccidario entro il 1986 potè richiedere di convertire la soccida in affitto;
- la soccida con conferimento di pascolo (art.2186 ) in cui il soccidante conferisce il solo pascolo ed il soccidario conferisce l'intero bestiame ed assume la direzione d'impresa.
Le circolari Agea, che implicitamente riguardano la soccida semplice, stabiliscono quanto segue:
- i premi di macellazione sono spettati al soccidante congiuntamente al soccidario;
- di conseguenza i titoli che derivano dai premi di macellazione possono essere utilizzati dal soccidante unicamente con il consenso del soccidario;
- il soccidario può dichiarare di voler rinunciare ad esercitare il suo diritto a favore della esclusiva utilizzazione del titolo da parte del soccidante - il soccidante ed il soccidario possono divedersi i diritti con la scissione del loro contratto associativo .