19 Gennaio 2006

Disposizioni in materia di lavoro e previdenza

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ORGANI DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO (COMMA 256)
Ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 76, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in merito all'individuazione degli organi di certificazione dei contratti di lavoro, sono istituite commissioni di certificazione presso i seguenti nuovi soggetti:

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, con esclusivo riferimento ai datori di lavoro che hanno sedi di lavoro in almeno due province, anche di regioni diverse, o con un'unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che hanno predisposto, a livello nazionale, schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; in questo caso, le commissioni di certificazione istituite presso le Direzioni Provinciali del Lavoro e le Province svolgono la funzione di ratifica di quanto certificato dalla commissione istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento
RIDUZIONI CONTRIBUTIVE IN COMPENSAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI TFR (COMMA 269)

A parziale modifica delle disposizioni contenute nell'articolo 8 Decreto-legge 30 settembre n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, ed in relazione alla decorrenza dal 1° gennaio 2008 delle disposizioni relative al conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, prevista dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, viene posticipata al 1° gennaio 2008 anche la data di istituzione del Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiranno il TFR.
La garanzia del Fondo coprirà fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti di TFR effettuati dalle imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi interessi.
Con decreto ministeriale saranno stabilite le modalità ed i criteri di funzionamento e gestione del predetto Fondo, che sarà alimentato da un contributo dello Stato per il quale è autorizzata la spesa di 424 milioni di ero per gli anni compresi tra il 2008 e il 2012 e di 253 milioni di euro per il 2013, comprensivi dei costi di gestione.
Slitta, inoltre, al 1° gennaio 2008 anche l'applicazione del graduale esonero contributivo per ogni lavoratore interessato dal trasferimento delle quote di TFR, in funzione compensativa dei maggiori oneri finanziari sostenuti dal datore di lavoro per il predetto trasferimento. Le percentuali di esonero, previste nelle misure di seguito riportate, andranno applicate nella medesima percentuale di TFR maturando destinato alle forme di previdenza complementare :

anno 2008 – 0,19%
anno 2009 –0,21%
anno 2010 -0,23%
anno 2011 -0,25%
anno 2012-0,26
anno 2013-0,27%
dal 2014 -0,28%

L'esonero sarà relativo alle aliquote contributive destinate alle gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS, prioritariamente, nell'ordine, CUAF, maternità e disoccupazione, con esclusione del contributo al Fondo di garanzia del TFR e del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione invol9ontaria dello 0,30%.
In caso di in capienza sui predetti contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro per il singolo lavoratore, la differenza sarà decurtata, a titolo di esonero contributivo, dall'ammontare complessivo che il datore di lavoro dovrà pagare all'INPS.

RIDUZIONE DEL COSTO DI LAVORO (COMMI 361-362)
A partire dal 1° gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali minori dovuti alla gestione INPS delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, entro il limite massimo dell'1%.L'esonero verrà applicato prioritariamente sulla contribuzione CUAF. Per i datori di lavoro che operano nei settori per i quali tale aliquota contributiva per gli assegni per il nucleo familiare è dovuta in misura percentuale inferiore all'1%, tenuto conto dell'esonero CUAF pari allo 0,80% già previsto dall'art. 120 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, tale riduzione opererà anche sui versamenti di altri contributi sociali minori, considerando, nell'ordine, le contribuzioni per i trattamenti di maternità e disoccupazione, con esclusione, in ogni caso, del contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e del contributo integrativo dello 0,30% per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

RIDETERMINAZIONE DEI PREMI INAIL (COMMI 364-365)
In conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (articolo 3) in materia di tariffe dei premi assicurativi INAIL, è prevista la rideterminazione dei premi, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale, sulla base dell'andamento infortunistico delle singole gestioni, dell'attuazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premi, al fine di garantire, comunque, l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.Le tariffe dei premi saranno rideterminate a fronte delle variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ogni anno. In sede di prima applicazione, è stabilito che entro il 28 febbraio 2006 dovrà essere approvata con decreto ministeriale apposita Delibera dell'INAIL.

CONCESSIONI E PROROGHE DEI TRATTAMENTI DI CIGS E MOBILITA' (COMMI 410-411) In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione, è previsto che il Ministero del Lavoro può disporre, entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzioni di continuità, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali o al reimpiego di lavoratori coinvolti in tali programmi definiti in specifici accordi in sede governativa conclusi entro il 30 giugno 2006, che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, o nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza aviaria.
Inoltre, con decreto del Ministero del Lavoro possono essere prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale già concessi nell'anno 2005, qualora i piani di gestione delle eccedenze definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione del numero dei destinatari dei trattamenti, scaduti il 31 dicembre 2005, nella misura minima del 10%. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% per le successive proroghe.Le risorse finanziarie attribuite con provvedimenti ministeriali di concessioni o proroghe di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale, sulla base di accordi governativi, nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali e non completamente utilizzate possono essere impiegate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa o possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle predette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle Regioni interessate, d'intesa con le Province.
Nell'ambito delle suddette risorse finanziarie, possono essere prorogati, con decreto del Ministero del Lavoro, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale già concessi nel 2005, qualora i piani di gestione delle eccedenze definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione del numero dei destinatari dei trattamenti, scaduti il 31 dicembre 2005, nella misura minima del 10%. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% per le successive proroghe.
Viene inoltre disposto che le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali possono essere utilizzate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, in deroga alla vigente normativa, o possono essere destinate a programmi di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle predette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle Regioni d'intesa con le Province. È, altresì, prorogato al 31 dicembre 2006 il termine entro cui il Ministero del Lavoro potrà disporre, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali o al reimpiego di lavoratori coinvolti in tali programmi, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004.
PRESENTAZIONE DEL DURC PER BENEFICI E SOVVENZIONI COMUNITARI (COMMA 553)Ai fini dell'accesso ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori produttivi, non solo quello edile, devono presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC), che attesta la regolarità dell'impresa negli adempimenti INPS, INAIL e Casse Edili (per il settore dell'edilizia), in conformità alle specifiche normative di riferimento.

A cura dell'Ufficio lavoro e relazioni sindacali