26 Gennaio 2004
Analisi della Legge 24 Dicembre 2003, n. 350
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Analisi della Legge 24 Dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la previsione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2004)
Gli Uffici centrali della Confederazione, hanno predisposto una serie di elaborati, che analizzano per singola materia le varie disposizioni contenute nella Legge finanziaria per il 2004 e, per la parte fiscale anche quelle contenute nella Legge 326/03, di fine anno.
Le disposizioni fiscali
Legge 326/03
1. Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti (articolo 1)
L'agevolazione è prevista a favore delle imprese (non dei professionisti), purché siano in attività alla data del 2 ottobre 2003. Si possono ritenere fiscalmente in attività le ditte individuali che abbiano richiesto l'apertura della partita IVA, le società di persone regolarmente costituite e le società di capitali iscritte al Registro delle imprese.
Si applica alle spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003 (il 2004 per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare); le spese di acquisto relative ai beni mobili si ritengono sostenute alla data di consegna o spedizione, mentre per i costi relativi ai servizi rileva il momento di ultimazione della prestazione.
L'agevolazione ha effetti ai fini Irpef e Ires (dal 1 gennaio 2004 ha sostituito l'Irpeg), mentre non ha alcuna rilevanza ai fini Irap.
1.1. Detassazione dei costi di ricerca e sviluppo e degli investimenti in tecnologie digitali
In aggiunta alla ordinaria deduzione, viene riconosciuta una ulteriore deduzione per un importo pari al 10%:
- dei costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali;
- degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali volte ad innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative.
A tale importo si aggiunge il 30% dell'eccedenza dei predetti costi ed investimenti rispetto alla media di quelli sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti. La disciplina di agevolazione non può superare il 20% della media dei redditi relativi ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applica l'agevolazione, senza considerare gli esercizi in perdita.
Il comma 3 del citato articolo prevede che l'agevolazione sia subordinata ad una attestazione di effettività delle spese sostenute. Tale attestazione deve essere rilasciata, nelle stesse forme previste in tema di incentivi automatici alla ricerca e innovazione, dal presidente del collegio sindacale, se esistente, oppure da un revisore dei conti o da un professionista iscritto, oppure dal responsabile del Centro di Assistenza Fiscale.
Si osserva, da ultimo, che per consentire l'efficace monitoraggio dell'andamento degli investimenti detassati è previsto, a carico dei soggetti beneficiari, l'obbligo di comunicazione a consuntivo dei dati relativi alle attività di ricerca e sviluppo ed alle tecnologie digitali; comunicazione che deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite da un provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
1.2. Detassazione delle spese relative all'export
Per favorire l'esportazione di prodotti nazionali, a favore degli stessi titolari di reddito d'impresa è prevista una detassazione pari al 100% delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva in fiere all'estero; sono in ogni caso escluse le spese relative a sponsorizzazioni.
Anche in questa ipotesi agevolativa, è necessaria l'attestazione di effettività delle spese sostenute.
1.3. Detassazione delle spese relative a stage aziendali
Per favorire l'apprendimento e l'inserimento lavorativo dei giovani, è prevista una detassazione pari al 100% delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a laureati o diplomati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi.
Per quanto riguarda l'attestazione di effettività delle spese sostenute deve essere comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di istruzione di appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
2. Rientro dei ricercatori (articolo 3)
E' prevista una tassazione agevolata, per i redditi da lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori Italiani che hanno lavorato all'estero, presso università o centri di ricerca per almeno due anni continuativi se nel 2003 o nei 5 anni successivi, decidono di ritornare a lavorare in Italia.
Per il periodo d'imposta in cui il ricercatore, diviene fiscalmente residente in Italia e nei due successivi, tali redditi, ai fini Irpef, sono imponibili per il 10% (abbattimento del 90% prima della tassazione) mentre sono totalmente esclusi dall'Irap.
3. Revisione delle sanzioni amministrative tributarie sulle imprese (articolo 7)
In attuazione della legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (art. 2, comma 1, lettera l, L. 80/2003), è stato introdotto il principio della esclusiva riferibilità alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie.
La nuova disposizione riguarda unicamente le violazioni commesse dal dipendente, dal rappresentante o dall'amministratore di società, associazione o ente con personalità giuridica;essa si riferisce, dunque, alle violazioni fiscali commesse nell'ambito di società di capitali.
Rimane invece a carico della "persona fisica" che ha commesso o concorso a commettere la violazione, la responsabilità per illeciti commessi presso imprese individuali, esercenti arti e professioni, società di persone e soggetti assimilati, società ed enti privi di personalità giuridica.
La norma opera con riguardo a quelle violazioni per cui ancora non è intervenuta contestazione o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data del 2 ottobre 2003.
4. Rimborsi IVA (articolo 9)
L'art. 38-bis novellato del D.P.R. 633/1972 in materia IVA prevede a carico dei contribuenti l'onere di prestare garanzie a fronte dei rimborsi richiesti; garanzia che deve essere prestata per un periodo massimo di tre anni, a decorrere dalla esecuzione del rimborsoovvero, se inferiore al triennio, per il periodo mancante al termine di decadenza dell' accertamento
La nuova disposizione riduce dunque il termine potenzialmente più ampio della precedente disciplina, secondo cui la garanzia aveva in ogni caso durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento.
Le nuove disposizioni si applicano sia alle richieste presentate successivamente al 2 ottobre 2003, che a quelle che a tale data non siano ancora state evase, relative a periodi successivi al 31 dicembre 1997.
5. Attestazione dei crediti tributari (articolo 10)
Viene disposto che, su richiesta dei creditori di imposta intestatari del conto fiscale, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata ad attestare la certezza e la liquidità dei crediti d'imposta, nonché la data indicativa di erogazione del rimborso.
L'attestazione, che non è utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione, è eseguita su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del conto fiscale (titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo con partita IVA) e può avere ad oggetto anche rimborsi diversi da quelli erogati dal concessionario del servizio di riscossione in qualità di gestore dei conti fiscali.
6. Gasolio per autotrazione (articolo 16)
E' prorogato al 31 dicembre 2003 lo sconto di 6 centesimi per litro sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori.
Le modalità di rimborso sono analoghe a quelle degli anni scorsi e le domande dovranno essere presentate su apposito modello entro il 31 marzo 2004 all'Agenzia delle Dogane.
Il Ministero dell'Economia, entro il 31 gennaio del prossimo anno, rideterminerà l'entità dello sgravio in ragione dello scostamento del prezzo rispetto a quello internazionale.
Per il 2004, l'ECOFIN ha già autorizzato l'Italia a prorogare lo sconto per un importo pari a 3,3 centesimi per litro.
Si è provveduto a stanziare 10,329 milioni di euro per gli sconti relativi al 2003 sui pedaggi autostradali agli autotrasportatori.
7. De Tax (articolo 19)
Sugli acquisti di importo superiore a 50 euro, purché effettuati in negozi convenzionati con associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche, i consumatori potranno dare il proprio assenso a che l'1% dell'IVA sui prodotti comprati sia destinata a dette associazioni.
Nell'iter di conversione del Decreto:
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri ex L. 383/2000, gli enti di volontariato iscritti nei registri ex L. 266/1991 e le ONLUS sono stati considerati, ai fini di quanto sopra, enti svolgenti attività etiche;
- è stato soppresso il riferimento al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze che avrebbe dovuto individuare i territori comunali nei quali trova applicazione sperimentale la disposizione, ma è stato disposto che con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze (da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge) dovranno essere stabiliti i criteri soggettivi e oggettivi richiesti agli enti, diversi da quelli indicati al punto precedente, per l'accesso al beneficio sopra descritto.
Inoltre, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate verranno specificate le modalità di raccolta delle manifestazioni di assenso, nonché quelle ulteriori occorrenti per l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.
8. Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali (articolo 21)
Per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2004 è riconosciuto il diritto a percepire un assegno di 1000 euro. L'assegno spetta nel caso di secondo figlio o successivi e sarà erogato dall'Inps su segnalazione del comune di residenza della madre.
Le famiglie saranno informate dai comuni, all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati, e saranno invitate a certificare il possesso dei requisiti per ottenere l'assegno.
Per riuscire ad avere i 1000 euro, la madre del bambino dovrà essere in grado di vantare la cittadinanza italiana o comunitaria e la residenza in Italia al momento del parto o dell'adozione.
In caso di parto gemellare o plurigemellare, l'assegno sarà concesso dal secondo figlio in poi.
Il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari, è certificato, nei riguardi del sostituto d'imposta: dallo stato famiglia rilasciato dal Comune oppure da equivalente documentazione del Paese d'origine, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese d'origine.
L'assegno non è legato ad alcun limite di reddito e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
9. Lotta al carovita (articolo 23)
La disposizione prevede, da un lato, che a seguito di controlli operati dalla Guardia di finanza per rilevare i prezzi al consumo, siano revisionati i meccanismi legati all'applicazione degli studi di settore per calcolare i ricavi nei settori soggetti ad abnormi dinamiche di aumento e, dall'altro, il finanziamento (5 milioni di Euro nel 2003 e 20 milioni nel 2004) teso ad incentivare le iniziative dei Comuni e dalle Camere di commercio per la promozione, divulgazione e sostegno dell'organizzazione di panieri di beni di generale e largo consumo.
L'obiettivo che si pone la norma è anche quello realizzare forme di comunicazione a favore dei cittadini per informarli su quegli esercizi commerciali ove siano disponibili, in tutto o in parte, i suddetti panieri, e quelli meritevoli o meno di segnalazione in relazione ai prezzi praticati
10. Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie (articolo24)
L'articolo dispone la proroga fino al 31 dicembre 2003 dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% per le opere di ristrutturazione edilizia.
La Finanziaria 2004 non ha riproposto la proroga del provvedimento, per cui con effetto dal 1° gennaio 2004 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono soggetti al pagamento dell'IVA in misura pari al 20%; contestualmente è stata tuttavia rivista l'entità della detrazione per le ristrutturazioni edilizie stabilita ora nella misura del 41%.
11. Condono edilizio (articolo 32)
Il condono edilizio consente di sanare gli abusi relativi a vecchie e nuove costruzioni, comprese le opere ultimate entro il 31 marzo 2003. Per le vecchie costruzione, il condono dovrà riguardare un periodo non superiore a 5 anni.
Sono esclusi dal condono le sole opere non conformi, realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi Statali e Regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali. Inoltre, l'articolo 4 comma 125 della Finanziaria, ha escluso anche le aree del demanio marittimo, lucuale, fluviale e terreni ad uso civico.
Sono condonabili le opere non conformi agli strumenti urbanistici che siano localizzate fuori di queste aree (ad esempio immobili abusivi realizzati in aree agricole).
Gli importi da versare, riguardanti l'oblazione e gli oneri di concessione, variano in relazione a:
- uso abitativo e non dell'immobile
- conformità urbanistica
- superficie
- numero di abitanti del Comune
- maggiorazione delle Regioni.
11.1. Oblazione
- per gli immobili realizzati in difformità degli strumenti urbanistici l'oblazione sarà pari a 100 euro a metro quadro per anno, per gli immobili residenziali e 150 per gli altri;
- per le opere realizzate in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi agli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della legge, 80 euro a metro quadro per anno, per gli immobili residenziali e 100 per gli altri;
- per le opere di ristrutturazione edilizia realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio l'oblazione sarà pari a 60 euro a metro quadro per anno, per gli immobili residenziali e 80 per gli altri;
- per le opere di restauro e risanamento conservativo realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio realizzate in zone "A" è prevista un'oblazione a forfait pari a 3.500 euro; forfait di 1.700 euro se realizzate nelle altre zone;
- per le opere di manutenzione straordinaria oppure non valutabili in termini di superficie o volume, forfait di 516 euro.
11.2. Oneri di concessione
1) per le nuove costruzioni e gli ampliamenti:
- nei Comuni fino a 10.000 abitanti 38 euro a metro quadro;
- nei Comuni da 10.000 fino a 100.000 abitanti 55 euro a metro quadro;
- nei Comuni da 100.000 fino a 300.000 abitanti 71 euro a metro quadro;
- nei Comuni oltre i 300.000 abitanti 89 euro a metro quadro;
2) per le ristrutturazioni e le modifiche d'uso:
- nei Comuni fino a 10.000 abitanti 18 euro a metro quadro;
- nei Comuni da 10.000 fino a 100.000 abitanti 27 euro a metro quadro;
- nei Comuni da 100.000 fino a 300.000 abitanti 36 euro a metro quadro;
- nei Comuni oltre i 300.000 abitanti 45 euro a metro quadro.
Sugli oneri di concessione, i Comuni potranno decidere di applicare una maggiorazione del 10%.
Le somme andranno versate in tre rate alle seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre 2004.
Alla domanda di sanatoria, da presentarsi entro il 31 marzo 2004, va allegato il versamento della prima rata che dovrà essere pari al 30% dell'intero importo e comunque non inferiore a 1.700 euro per l'oblazione e non inferiore a 500 euro per le somme relative agli oneri.
Entro il 30 settembre 2004 andrà presentata anche la domanda di accatastamento.
Sarà possibile sanare:
- per le nuove costruzioni, gli abusi fino a 750 metri cubi per singola richiesta di sanatoria;
- per gli ampliamenti volumetrici: 750 metri cubi o il 30% della volumetria esistente.
11.3. Opere su aree demaniali
Le opere realizzate su aree demaniali "disponibili" potranno essere sanate mediante il pagamento di indennizzi variabili tra i 5 e i 90 euro al metro quadro per anno.
Vi è la possibilità per il privato, di acquistare il terreno demaniale a valori oscillanti tra i 15 e i 270 euro al metro quadro, in funzione delle categorie di popolazione del Comune (viste in precedenza).
La domanda di sanatoria (e di acquisto), andrà indirizzata all'Agenzia del Demanio entro il 31 marzo 2004 con allegata la ricevuta di versamento dell'indennità dell'occupazione pregressa delle aree per un periodo non superiore a 5 anni.
L'Agenzia, entro il 31 dicembre 2004 dovrà dare risposta circa la disponibilità a cedere l'area ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato.
In caso di cessione dell'area, il prezzo andrà versato in due rate uguali entro il 30 giugno e il 31 dicembre 2005.
Questo condono, rispetto ai precedenti, consente di sanare anche le opere realizzate su aree demaniali "non disponibili" come quelle idriche e marittime. Contemporaneamente prevede l'aumento del 300% dei canoni concessori del demanio marittimo.
Sono previsti fondi per l'abbattimento delle opere abusive (a cura del Genio Militare) e per il ripristino del territorio
Per i fabbricati oggetto di condono edilizio, l'articolo 2 comma 41 della Finanziaria, ha stabilito che l'Ici è dovuta, in ogni caso, con decorrenza 1° gennaio 2003 in base alla rendita catastale attribuita in seguito alla regolarizzazione se la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato è antecedente alla regolarizzazione stessa. Il versamento dell'imposta per tali annualità è a titolo di acconto (salvo conguaglio), da effettuarsi in due rate di uguale importo entro i termini ordinari (30 giugno e 20 dicembre 2004), in misura paria a 2 euro per metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno d'imposta.
12. Concordato preventivo (art.33 modificato dall'art. 2 comma 10 della legge 350/2003).
I titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569,00 di euro e in attività al 31 dicembre 2000, possono definire in via preventiva la base imponibile per il biennio 2003-2004.
Non possono accedervi i soggetti che si sono avvalsi dei regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 o a quello in corso al 1° gennaio 2003.
I contribuenti che vogliono aderirvi, devono presentare comunicazione di adesione in via telematica su apposito modello (in corso di approvazione) predisposto dall'Agenzia delle Entrate; la comunicazione deve essere trasmessa entro il 16 marzo 2004, ed obbliga, pena la decadenza, i contribuenti a dichiarare i seguenti ricavi/compensi e redditi minimi prestabiliti:
1) per il periodo d'imposta 2003:
i ricavi o compensi del 2001 aumentati dell' 8%;
il reddito 2001 aumentato del 7%, con un minimo di 1.000 euro (qualora sia stata all'epoca dichiarata una perdita o un reddito inferiore a questo importo);
2) per il periodo d'imposta 2004:
i ricavi o compensi del 2003 incrementati del 5%. Questa maggiorazione si applica ovviamente sui ricavi o compensi effettivamente dichiarati per il 2003, corrispondenti, come importo minimo, con quanto determinato applicando ai ricavi 2001 l'aumento dell'8%.
il reddito 2003 aumentato del 3,5%, con un minimo di 1.000 euro (qualora sia stata all'epoca dichiarata una perdita o un reddito inferiore a questo importo). Anche tale incremento va applicato al reddito dichiarato per il 2003, quand'anche esso risulti maggiore di quello minimo dovuto per tale anno.
Ai fini del reddito minimo, l'adeguamento è consentito in dichiarazione dei redditi sia per il periodo d'imposta 2003 che per il 2004 senza alcuna sanzione.
Per quanto riguarda invece, la soglia minima dei ricavi/compensi, l'adeguamento potrà avvenire in dichiarazione solo per il 2003, mentre per l'annualità successiva (2004), l'adeguamento è consentito solo se i minimi dovuti possono essere raggiunti con un adeguamento entro il limite del 10% dei ricavi o compensi regolarmente annotati nelle scritture contabili in corso d'anno.
In questo caso è dovuta una sanzione del 5% delle imposte (ritenendo il riferimento all'imposta IRPEF-IRES e IVA) relative alla differenza tra ricavi/compensi concordati e quelli annotati nelle scritture contabili.
Per entrambi i periodi 2003 e 2004 è consentito l'adeguamento in dichiarazione anche ai fini IVA.
L'imposta dovuta sui maggiori ricavi e compensi si determina applicando l'aliquota media, risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzati e il volume d'affari dichiarato; nella determinazione dei maggiori ricavi e compensi va tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggetti al regime speciale (quale quello per i produttori agricoli).
I ricavi da prendere a riferimento come base di calcolo 2001, sono dati dal maggior valore tra quanto dichiarato e quello emerso dall'applicazione degli studi di settore o dai parametri.
Se quanto dichiarato è inferiore rispetto al ricavo congruo, il contribuente è obbligato ad adeguarsi e ad effettuare il versamento delle maggiori imposte (con esclusione di sanzioni e interessi), prima di presentare la comunicazione di adesione.
Nella determinazione dei ricavi 2001 si dovrà tener conto:
- degli atti di accertamento non più impugnabili, anche se definiti mediante accertamento con adesione;
- delle eventuali definizioni agevolate effettuate (sanatorie fiscali: concordato, integrativa semplice ecc.) I contribuenti che regolarizzano l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 (opportunità concessa dalla Finanziaria 2004) utilizzando, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia nella bozza di comunicazione, l'istituto concordatario previsto dall'articolo 7 dalla legge 289/2002 ovvero il condono tombale disciplinato dall'articolo 9 della stessa legge, adeguano i ricavi 2001 alle risultanze dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri, senza obbligo di versamento della differenza d'imposta.
L'imposta sul reddito si determina:
- applicando le aliquote ordinarie fino ad un importo pari al reddito 2001;
- applicando sulla parte eccedente l'aliquota del 23%, ovvero del 33% se il reddito 2001 era superiore a 100.000 euro (adozione delle aliquote previste dalla Riforma fiscale)
- I soggetti IRES applicheranno l'aliquota del 33% sull'intero reddito eccedente il reddito 2001.
L'Imposta sul valore aggiunto e sull'IRAP di applicano secondo le regole ordinarie (seppur alcuni segnali raccolti su organi di informazione fanno pensare ad una correzione di questa impostazione, nel senso più favorevole al contribuente) anche sul maggior volume d'affari dichiarato per gli anni 2003 e 2004.
Il contribuente aderente al concordato preventivo, che non riesce a soddisfare i requisiti previsti, deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi 2004 (essendo ammissibile solo per detta annualità), con decadenza dei benefici, per entrambi i periodi di imposta interessati (2003 e 2004).
Ciò determinerà: l'emissione di un accertamento parziale per il recupero dell'imposta concordata e l'applicazione delle relative sanzioni e interessi.
Nel caso il mancato rispetto del concordato sia dovuto ad "accadimenti straordinari e imprevedibili, debitamente documentati", il contribuente potrà attivarsi richiedendo, in risposta all'atto notificatogli, l'accertamento con adesione. In questo modo l'Ufficio verificherà i fatti e se soddisfacenti, non procederà all'emissione dell'atto di accertamento.
L'adesione al concordato, oltre alla tassazione agevolata, determina anche:
- una limitazione dei poteri di verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria circoscritti agli accertamenti analitici escludendo quelli presuntivi. In ogni caso i periodi d'imposta oggetto di concordato non consentono l'emissione di atti d'accertamento qualora il maggior reddito accertato sia inferiore o pari al 50% di quello dichiarato;
- la sospensione dall'obbligo di emissione dello scontrino e ricevute fiscali (a meno che non sia espressamente richiesto dal cliente a fini non fiscali). Gli obblighi documentali riprendono dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sono stati soddisfatti i requisiti previsti (ed in ogni caso, con riferimento al concordato preventivo, a partire dal 1° gennaio 2005);
- l'esclusione dai contributi previdenziali sulla per la parte eccedente il minimale reddituale (a menoché il contribuente non voglia versarli).
Continua a sussistere l'obbligo di determinazione dell'IVA periodicamente dovuta.
Nel calcolo si dovrà tener conto dell'imposta relativa alle cessioni beni e prestazioni di servizi effettuate nel periodo registrate o soggette a registrazione; esse potranno essere certificare da idonea documentazione quali: fatture emesse, scontrini, ricevute fiscali. Per le due ultime documentazioni solo se espressamente richieste dall'acquirente. I corrispettivi relativi a cessioni, per cui il contribuente si avvale della sospensione dal rilascio della certificazione, dovranno essere, in ogni caso, annotati nell'apposito registro dei corrispettivi e trattandosi di corrispettivi non "certificati" l'annotazione dovrà essere effettuata entro il giorno successivo non festivo a quello in cui l'operazione è stata effettuata.
Per i contribuenti che non aderiscono al concordato, qualora siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio è prevista la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività, ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per un periodo variabile da 15 giorni a 2 mesi. Tali disposizioni non si applicano nei casi in cui i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro.
Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate definirà inoltre le modalità di indicazione separata delle cessioni di beni e prestazione di servizi nei confronti di consumatori finali e soggetti titolari di partita IVA nel modello di dichiarazione IVA; in realtà si tratta di una disposizione che non è figlia del concordato preventivo ma nasce dall'esigenza delle Regioni di accertare la composizione per soggetti d'imposta della quota di imposta sul valore aggiunto che, per effetto del principio di compartecipazione, confluisce nelle proprie casse.
Lo stesso articolo dispone la soppressione della sanzione a carico del consumatore trovato sprovvisto di scontrino o ricevuta fiscale nei pressi dell'esercizio (art.11 comma 6 del Dlgs 471/97); la norma manifesta efficacia per la generalità delle situazioni in cui è coinvolto il consumatore finale e non solo in ipotesi di acquisti di beni e servizi da impresa o professionista che ha aderito al concordato preventivo.
L'imprenditore agricolo individuale, la società semplice agricola e gli enti non commerciali, limitatamente alle attività agricole per cui la tassazione avviene su base catastale per effetto di quanto dispone l'articolo32 del nuovo TUIR non possono aderire al concordato preventivo; è previsto invece a favore degli altri soggetti giuridici che pur esercitando attività agricola entro i limiti di agrarietà soggiacciono a tassazione secondo le regole previste per la determinazione del reddito d'impresa.
Analogamente l'imprenditore agricolo non potrà aderire al concordato preventivo relativamente alle attività per cui sono stati (e/o vengono) adottati regimi di determinazione forfetaria (agriturismo, regimi previsti per gli imprenditori minimi e minori).
Diversa sorte per quelle attività "diverse" esercitate dall'imprenditore, siano esse produttive di reddito d'impresa che di lavoro autonomo, per cui il concordato preventivo può essere invocato (a titolo esemplificativo si segnalano le attività di esercizio di macchine agricole, manutenzione verde pubblico, attività di commercio, etcc…)
Circoscrivendo l'attenzione sulle "attività connesse" previste dal comma 3 dell'articolo 2135 c.c., e disciplinate ora anche in sede tributaria mediante introduzione di appositi regimi forfetari, va segnalata la necessità di valutare le opportunità offerte da entrambi i regimi, quello edito attraverso il concordato preventivo e l'altro stabilito dai nuovi regimi forfetari.
Con la risoluzione 230/e del 23 dicembre 2003 sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare dai contribuenti che intendano aderire al concordato preventivo per il versamento delle somme dovute per l'adeguamento dei ricavi (o compensi), per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001:
- 4725 ai fini Irpef (da esporre nella sezione "Erario" dell'F24)
- 2117 ai fini Irpeg (nella sezione "Erario")
- 3814 ai fini dell'addizionale regionale all'Irpef (nella sezione "Regioni", con indicazione del codice regione)
- 3819 ai fini dell'addizionale comunale all'Irpef (nella sezione "ICI ed altri tributi locali", con indicazione del codice comune 03 per la provincia di Bolzano, 18 per la provincia di Trento, 07 per i comuni della regione Friuli Venezia Giulia, 20 per quelli della Valle d'Aosta, 99 per tutti gli altri).
Per l'adeguamento ai fini IVA, andranno utilizzati i codici tributo già istituiti:
- 6493 ai fini dei parametri
- 6494 ai fini degli studi di settore.
13. Condoni fiscali (articolo 34 modificato dall'articolo 2 commi da 44 a 52 della Finanziaria).
Il decreto legge 269/2003, ha prorogato la scadenza delle sanatorie fiscali previste dalla legge 289/2002, i cui termini erano già stati rinviati al 16 ottobre dal Dl 143/2003, permettendo di accedere alle definizioni anche ai contribuenti che non avevano eseguito i versamenti entro il 25 giugno 2003.
Il nuovo termine per effettuare il primo o unico versamento è ora fissato al prossimo 16 marzo 2004 e riguarda: il concordato (art.7), integrativa semplice (art.8), condono tombale (art.9), omessi o tardivi versamenti (art.9 bis), definizione imposte indirette (art.11), rottamazione cartelle (art.12), regolarizzazione scritture contabili (art. 14), liti potenziali (art.15), le liti pendenti (art.16) ma non lo scudo fiscale (rientro dei capitali all'estero).
Il differimento interessa anche coloro che alla data del 25 giugno 2003 avevano già una o più delle sanatorie fiscali. Sarà infatti possibile, come chiarito dalla Circolare ministeriale 51/03, correggere errori commessi in precedenza o integrare la definizione originaria.
In caso di rateizzazione, il differimento al 16 marzo 2004, non influenza la decorrenza degli interessi; infatti questi continuano a decorrere dalla data del 17 ottobre 2003.
Per le liti fiscali pendenti, previste dall'articolo 16 invece, la decorrenza degli interessi è stabilita dal 17 maggio 2003.
Oltre alla proroga stabilita dal Dl 269/2003 per le "vecchie" sanatorie, l'articolo 2 commi dal 44 al 52 della Finanziaria 2004, ha dettato ulteriori disposizioni e ha incluso tra gli anni definibili, anche quello in corso al 31 dicembre 2002, fissando come termine di versamento sempre il 16 marzo 2004.
Vediamo le varie misure.
13.1. Concordato, integrativa semplice, condono tombale.
Come abbiamo già evidenziato, può essere oggetto di sanatoria anche il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003.
I contribuenti, se nel sanare i periodi d'imposta precedenti hanno utilizzato il condono tombale, devono definire il 2002 utilizzando sempre l'articolo 9; gli è precluso infatti il ricorso al concordato (art.7) o all'integrativa semplice (art.8). Il vincolo riguarda lo stesso comparto impositivo aggetto di sanatoria, per cui nessun problema si pone per chi, ad esempio, ha utilizzato il tombale fino al 2001 solo per le imposte sui redditi e ora intende utilizzare l'integrativa semplice IVA per il 2002.
L'applicazione del condono tombale, obbliga a presentare, a pena di nullità, una dichiarazione che includa tutti i periodi d'imposta condonabili (solo il 2002 se gli anni precedenti sono stati già condonati tramite il "tombale").
Relativamente ai versamenti da effettuarsi entro il 16 marzo 2004, i contribuenti che all'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2004) hanno già effettuato versamenti relativi alle sanatorie di cui agli artt. 7, 8 e 9:
- se i pagamenti hanno raggiunto l'importo che consente la rateizzazione (3.000 euro per le persone fisiche e 6.000 euro per gli altri soggetti) dovranno versare il 10% del dovuto (con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e di 200 euro per gli altri soggetti);
- se invece, i versamenti effettuati sono inferiori a tali soglie, dovranno versare la somma mancante al raggiungimento di tali limiti, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e di 200 euro per gli altri soggetti.
Come era previsto nella norma originaria (legge 289/2002):
- per i contribuenti che non si avvalgono delle sanatorie previste, i termini di accertamento sono prorogati di due anni;
- i contribuenti, che dopo il 31 ottobre 2003 hanno presentato una dichiarazione integrativa (comma 8-bis dell'articolo 2 del Dpr n. 322/1998) possono avvalersi delle sanatorie facendo riferimento ai dati esposti nella dichiarazione originaria, rinunciando così agli effetti favorevoli della dichiarazione integrativa;
- non è possibile la definizione del periodo di imposta 2002, se alla data del 1° gennaio 2004, il contribuente ha ricevuto un processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA o dell'Irap, ovvero un invito al contraddittorio, a menochè non si proceda alla definizione in base agli artt. 15 e 16 della legge 289/2002;
- in caso di avviso di accertamento parziale (articolo 41-bis, Dpr n. 600/1973) ovvero di accertamento IVA (articolo 54, quinto comma, Dpr n. 633/1972) divenuto definitivo alla data di entrata in vigore della Finanziaria, è possibile avvalersi delle sanatorie se il contribuente versa le somme richieste a seguito dell'accertamento (con esclusione di sanzioni e interessi).
13.2. Ritardati e omessi versamenti
La Finanziaria 2004 estende la regolarizzazione degli omessi e ritardati versamenti di imposte e ritenute il cui termine di versamento e scaduto anteriormente al 1° gennaio 2004.
La definizione, si perfeziona mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa (il cui termine verrà fissato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate) e il versamento degli importi dovuti entro il 16 marzo 2004 (ovvero, per i ruoli già emessi, alla scadenza prevista per legge), senza l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 del Dlgs n. 471/1997.
Le somme eccedenti i 3.000 euro per le persone fisiche ovvero i 6.000 euro per gli altri soggetti, possono essere ripartite in 3 rate (i cui termini devono essere stabiliti da apposito provvedimento).
13.3. Condono delle imposte indirette
Possono essere oggetto di definizione agevolata, sempre che al 1° gennaio 2004 non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta:
- gli atti pubblici formati;
- le scritture private autenticate;
- le scritture private registrate fino al 30 settembre 2003;
- le denunce e le dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 2003;
- l'adempimento delle formalità omesse i cui termini sono scaduti al 1° gennaio 2004.
Entro il 16 marzo 2004 il contribuente deve presentare un'apposita istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, dove esporrà i valori che si vogliono sanare, incrementati del 25% rispetto a quanto originariamente dichiarato.
Nel caso di violazioni relative ad agevolazioni, l'istanza deve contenere una dichiarazione di rinuncia dell'agevolazione precedentemente richiesta.
L'Ufficio provvederà successivamente alla liquidazione dei tributi che andranno versati entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.
Anche in questo caso, si applica la proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta, in caso di mancata presentazione dell'istanza o di omesso perfezionamento della definizione.
13.4. Regolarizzazioni delle scritture contabili
Ai contribuenti che si avvalgono delle sanatorie di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 289/2002 è consentito regolarizzare le scritture contabili per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002.
Le variazioni (ovvero le iscrizioni) vanno effettuate nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31/12/2003 (ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data). Le attività e i maggiori valori iscritti, si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003.
Entro il 16 marzo 2004 va effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.
13.5. Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione, atti di contestazione e avvisi di irrogazione
E' possibile la definizione agevolata delle "liti potenziali" relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
Oggetto di definizione sono:
- gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 350/2003 (1° gennaio 2004), è ancora possibile presentare ricorso;
- gli inviti al contraddittorio non ancora definiti al 1° gennaio 2004;
- i pvc per i quali, sempre alla data del 1° gennaio 2004, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio.
Il pagamento delle somme dovute va eseguito entro il 16 marzo 2004.
Se il contribuente, al 1° gennaio 2004, ha già effettuato versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge n. 289/2002, è disposto lo stesso meccanismo già visto per gli articoli 7, 8, 9:
- se i pagamenti hanno raggiunto l'importo che consente la rateizzazione (3.000 euro per le persone fisiche e 6.000 euro per gli altri soggetti) andrà versato il 10% del dovuto (con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e di 200 euro per gli altri soggetti);
- se invece, i versamenti effettuati sono inferiori a tali soglie dovrà essere versata la somma mancante al raggiungimento di tali limiti, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e di 200 euro per gli altri soggetti.
Relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, sono sospesi fino al 18 marzo 2004 i termini per proporre ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, e quelli per perfezionare la definizione in relazione agli inviti al contraddittorio.
13.6 Chiusura delle liti fiscali pendenti
E' possibile chiudere le liti fiscali pendenti alla data del 1 gennaio 2004. Sono pendenti le liti per le quali al 30 ottobre 2003 non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Il versamento delle somme dovute va eseguito entro il prossimo 16 marzo, con possibilità di rateizzare (calcolando sulle rate successive, gli interessi legali dal 17 marzo 2004) in un massimo di 6 rate trimestrali di pari importo o quando l'importo è superiore a 50mila euro, in un massimo di 12 rate trimestrali.
13.7. Sanatorie fiscali e concordato preventivo biennale
Ai fini dell'accesso al concordato preventivo, i contribuenti che regolarizzano l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, non sono tenuti al versamento della differenza d'imposta, relativamente al periodo in corso al 1° gennaio 2001, risultante dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri.
E' prevista l'emanazione di appositi decreti per la rideterminazione delle ulteriori scadenza previste dalle varie sanatorie e quelli per la trasmissione telematica delle relative dichiarazioni.
14. IVA sui rottami (articolo 35)
Con il presente articolo vengono introdotte una serie di modifiche alla disciplina IVA applicabile alla cessione di rottami e di materiali di recupero, sono stati infatti riformulati i commi settimo e ottavo e soppressi i commi nono e decimo dell' art 74 del DPR 633/72.
Dal 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del provvedimento, le cessioni in oggetto diventano operazioni imponibili. A partire dalla stessa data viene inoltre introdotto un regime IVA unico obbligatorio per i produttori, commercianti, raccoglitori, con il quale si prevede l'assolvimento dell'imposta in capo al cessionario soggetto passivo in Italia mediante il meccanismo del reverse-charge ( inversione contabile).
La nuova disciplina IVA interessa tutti coloro che effettuano operazioni relative a cessioni di rottami e di materiali di recupero e sono soggetti passivi in Italia.
Si potranno pertanto avere le seguenti casistiche:
- sia il cedente che il cessionario sono soggetti passivi in Italia: si applica la nuova disciplina IVA,
- il cessionario sarà tenuto al pagamento dell'imposta mediante il meccanismo del reverse-charge;
- il cedente è un privato: l'operazione è esclusa da IVA;
il cessionario è un privato: il cedente dovrà emettere fattura assoggettandola ad IVA con i metodi normali.
Le operazioni interessate dalle modifiche sono elencate al comma 7, nel dettaglio : cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura; cessioni di semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003: ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie; ferro-leghe; prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili; graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio; ed al comma 8, nel dettaglio: cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori,dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996: rame raffinato e leghe di rame, greggio; nichel greggio, anche in lega; alluminio greggio, anche in lega; piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega; zinco greggio, anche in lega; stagno greggio, anche in lega; filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri; filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri; filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri; barre di ottone. Intendendosi per rottami quei beni in assoluto inutilizzabili rispetto alla loro primitiva destinazione, se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione.
Le novità recate dall'art 35 possono essere così sintetizzate:
1) le cessioni dei beni sopraelencati diventano operazioni imponibili;
2) applicazione dell'imposta con il meccanismo del cosiddetto reverse-charge;
3) eliminazione delle differenziazioni legate alle caratteristiche della sede dell'operatore (con o senza sede fissa);
4) eliminazione delle differenziazioni legate all'ammontare del volume d'affari (inferiori od uguali a 77.648,53; comprese tra 77.648,53 e 1.032.913,80; superiori a 1.032.913,80);
5) eliminazione dell'opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari da parte dei raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa con volume d'affari compreso tra 77.648,53 e 1.032.913,80.
14.1. Nuovo regime IVA – meccanismo reverse-charge
La nuova disciplina IVA dei rottami e dei materiali di recupero prevede che le cessioni vengano assoggettate all'IVA con il meccanismo del reverse-charge.
Tale particolare metodo di applicazione dell'imposta prevede la tassazione dell'operazione in capo all'acquirente o cessionario dei beni anziché in capo al cedente o venditore.
In sostanza:
il cedente emette fattura senza addebito dell'imposta specificando sulla stessa quale titolo di non imponibilità "ai sensi art 74 commi 7-8 del dpr 633/72";
il cessionario titolare di partita IVA, deve integrare la fattura ricevuta dal cedente senza addebito d'imposta, con l'indicazione dell'aliquota IVA del 20% e della relativa imposta; deve annotare la fattura così integrata nel registro delle fatture emesse, di cui all'art 23, o in quello dei corrispettivi, di cui all'art 24 dpr 633/72, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; al fine di operare la detrazione dell'imposta relativa a tali acquisti ai sensi dell'art 19 e seguenti del decreto IVA , deve annotare la fattura così integrata anche nel registro degli acquisti di cui all'art 25 del dpr 633/72. In sede di liquidazione del tributo il cessionario diverrà debitore dell'imposta ma grazie alla doppia e contestuale registrazione della fattura nei registri vendite e acquisti si avrà la compensazione dell'imposta a debito con quella a credito, di conseguenza non vi sarà un effettivo versamento di imposta.
Viste le modifiche introdotte dall'art 35 è stato modificato anche l'art 42 del decreto legge 331/93, relativo alla disciplina degli acquisti intracomunitari, che prevedeva la non imponibilità dei beni la cui cessione nel territorio dello stato è effettuata senza pagamento dell'imposta; tali operazioni sono ora imponibili.
Pertanto in caso di cessioni intracomunitarie di rottami e materiali di recupero si avrà la non imponibilità ai sensi dell'art 41 dl 331/93; in caso di acquisti intracomunitari di rottami e materiale di recupero la fattura dovrà essere integrata , a cura del cessionario, con l'aliquota IVA del 20% e la relativa imposta ai sensi art 46 del dl 331/93.
Le esportazioni di rottami e materiali di recupero in paesi extracomunitari continuano ad essere non imponibili in base all'articolo 8 del dpr 633/72, mentre, con la modifica degli articoli 68 e 70 del dpr 633/72, le importazioni diventano ora operazioni imponibili ai fini dell'IVA.
In conseguenza alle modifiche introdotte dall'art 35 è stato modificato anche l'art 19 3 comma , ora tutti i produttori, commercianti, raccoglitori e rivenditori dei beni in argomento, svolgendo attività imponibile ai fini IVA, possono detrarre l'IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi diversi da quelli relativi ai rottami.
15. Dichiarazione di successione (articolo 39)
Attraverso il comma 14 sexies viene modificato l'art. 31 comma 1 del Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante il testo unico concernente l'imposta di successione e donazione; la vigente disciplina prevede che la dichiarazione di successione può essere presentata entro 12 mesi dal decesso del de cuius.
Il nuovo termine si applica sia ai decessi avvenuti successivamente al 25 novembre 2003, ma anche a quelli per cui tale data non erano ancora spirati i sei mesi previsti originariamente per la presentazione.
16. Rivalutazione delle partecipazioni sociali e dei terreni (articolo 39)
L'articolo in esame ha riproposto la norma che consente la rivalutazione delle partecipazioni sociali e quella dei terreni ma non ha riaperto i termini per l'assegnazione e la cessione agevolata di beni e per la trasformazione delle società di capitali o di persone in società semplici.
16.1. Partecipazioni sociali
E' prorogata la norma contenuta nell'articolo 5 della legge 448/2001 (come modificato dal Dl 282/2002), che consente di procedere alla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni di società non quotate, aggiornandolo al 1° gennaio 2003.
L'agevolazione consente di assumere quale costo di acquisto della partecipazione, il valore della frazione del patrimonio netto determinato sulla base del valore effettivo di mercato della società, associazione o ente al 1° gennaio 2003, in modo di ridurre (in caso di cessione), la futura imposta sui capital gain.
La valutazione (perizia giurata), eseguita da un professionista può essere effettuata anche successivamente al 16 marzo 2004 (vale solo per le quote societarie C.M. 47/e del 2002).
L'imposta sostitutiva è pari:
al 4%, se la partecipazione è "qualificata" (percentuale di possesso superiore al 20% per le società di capitali non quotate e al 25% per le società di persone);
al 2%, in caso contrario (non qualificata).
Il versamento, da effettuarsi con modello F24 utilizzando il codice tributo 8051, potrà essere eseguito, a scelta del contribuente: in un'unica soluzione oppure in 2 o in 3 rate annuali con la maggiorazione degli interessi del 3% annuo, alle seguenti scadenze:
16 marzo 2004, (unica soluzione o 1° rata di 2 o 1° rata di 3)
16 marzo 2005, (2° rata di 2 o 2° rata di 3, più interesse del 3% versato unitamente all'imposta)
16 marzo 2006, (3° rata di 3, più interesse del 6% versato unitamente all'imposta).
Se la perizia è predisposta per conto della società nella quale si possiede la partecipazione, la relativa spesa potrà essere portata in deduzione dal reddito d'impresa, in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi.
16.2 Terreni
Anche per la rivalutazione dei terreni, prevista dall'articolo 7 della legge 448/2001 (modificato dal Dl 282/2002), è prevista la proroga al 16 marzo 2004, termine entro il quale effettuare la perizia giurata e il versamento dell'imposta sostitutiva.
La data, alla quale occorre fare riferimento, per l'individuazione del possessore del terreno nel cui interesse è redatta la perizia e che provvederà al versamento dell'imposta sostitutiva è quella del 1° gennaio 2003.
L'imposta sostitutiva è pari al 4% del "valore periziato".
Il versamento, da effettuarsi con il modello F24 utilizzando il codice tributo 8052, potrà essere eseguito, a scelta del contribuente: in un'unica soluzione oppure in 2 o in 3 rate annuali con la maggiorazione degli interessi del 3% annuo, alle seguenti scadenze:
16 marzo 2004, (unica soluzione o 1° rata di 2 o 1° rata di 3)
16 marzo 2005, (2° rata di 2 o 2° rata di 3, più interesse del 3% versato unitamente all'imposta)
16 marzo 2006, (3° rata di 3, più interesse del 6% versato unitamente all'imposta)
Può accedere all'agevolazione, il proprietario che possiede terreni non in regime d'impresa (pertanto ne sono escluse le società di capitali, le Snc, Sas, cooperative).
La rivalutazione può riguardare i terreni edificabili in senso lato, lottizzati o che lo saranno, sui quali sono state eseguite opere per renderli edificabili o saranno eseguite tali opere, ma anche terreni su cui non è stato operato alcun intervento.
La perizia andrà conservata da parte del contribuente (non và depositata) assieme ai versamenti dell'imposta sostitutiva da esibire a richiesta degli Uffici Finanziari.
Non possono beneficiare del provvedimento i fabbricati.
Legge 24 dicembre 2003, n. 350 – Finanziaria 2004
Misure per l'Agricoltura
La Finanziaria 2004 contiene le disposizioni di carattere fiscale necessarie a realizzare il processo di modernizzazione del settore agricolo avviato con il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e proseguito con la legge delega 38/03 con la quale viene delegato il Governo coordinare ed armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni recate dalla "legge di orientamento" .
Le disposizioni di natura fiscale contenute nella Finanziaria 2004 possono essere divise in due gruppi:
- norme di proroga;
- norme a regime.
1. Norme di proroga
Le proroghe riguardano innanzitutto l'Imposta sul valore aggiunto, l'IRAP e l'imposta di registro per l'acquisto di terreni e fondi agricoli da parte di coltivatori diretti; secondo le stime del Ministero dell'Economia e finanze l'insieme di proroghe comportano un minor gettito quantificato attorno agli 800 milioni di euro.
1.1. Irap (articolo 2 )
Anche per il periodo d'imposta 2003 è confermata l'aliquota del 1,9%; si applica al settore agricolo e alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi.
L'aliquota ridotta, compete anche per le operazioni occasionali che non abbiano natura di attività (ad esempio la cessione di un bene strumentale usato o la vendita di quote latte), al contrario, le prestazioni agro-meccaniche occasionali scontano l'aliquota ordinaria del 4,25%.
Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75%.
1.2. Regime speciale IVA (articolo 2)
In attesa dell'attuazione della delega fiscale statale, anche per l'anno 2004 le imprese agricole con volume d'affari superiore a € 20.658,28 (40 milioni delle vecchie lire), potranno applicare il regime speciale continuando a detrarre l'imposta sulla base delle percentuali di compensazione.
Aderendo alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con C. M. n..59/01, secondo cui "la proroga di un regime rappresenta una modifica legislativa tale da giustificare la revoca della scelta fatta a norma dell'art.1 del DPR 442/97" coloro che, convinti dell'entrata in vigore della nuova disciplina, avevano optato per l'applicazione del regime IVA "normale", potranno tornare a quello "speciale" senza attendere la scadenza dei termini previsti per legge. Naturalmente questa scelta obbligherà a procedere alla rettifica delle detrazioni d'imposta prevista dall'art.19bis-2, comma 3 del Dpr 633/72.
E' inoltre rinviata al 1° gennaio 2005 l'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 10 dell'articolo 34 IVA, in base al quale non è consentito separare le attività che rientrano nel regime speciale, svolte all'interno della stessa impresa
1.3. Agevolazione proprietà coltivatrice (articolo 2 )
Sono prorogate fino al prossimo 31 dicembre 2004, le agevolazioni fiscali per l'arrotondamento e la formazione della piccola proprietà contadina.
L'agevolazione consiste nell'applicazione:
- di un'imposta di registro in misura fissa (€129,11), in luogo dell'imposta ordinaria del 15%, o quella dell'8% se l'acquisto è effettuato da imprenditore a agricolo a titolo principale;
- di un'imposta ipotecaria in misura fissa (€ 129,11), in luogo di quella ordinaria pari al 2%;
- di un'imposta catastale del 1%.
1.4. Gasolio per le serre (articolo 2)
Anche per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa, indipendentemente dalle colture praticate (fiori, ortaggi, frutta, etcc.)
1.5. Tutela e salvaguardia dei boschi (articolo 2)
E' prorogata anche per il 2004 l'agevolazione del 36% prevista dall'articolo 9 comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 relativa agli interventi a difesa del territorio e del suolo dai rischi ambientali.
Per gli interventi a tutela e salvaguardia dei boschi, valgono tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'analoga detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia. In questo caso, però, il contribuente è libero di ripartire la detrazione in 5 o 10 rate.
2. Norme a regime per attività connesse
Le disposizioni contenute nella Finanziaria 2004 sono orientate sia a modificare l'articolo 29 del TUIR riguardo alle attività agricole che rientrano nel reddito agrario che a introdurre gli articoli 78-bis (TUIR) e 34-bis (IVA) per le altre attività agricole.
Esse realizzano sotto il profilo fiscale il processo di modernizzazione del settore agricolo avviato con la modifica dell'articolo 2135 del codice civile ad opera dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le attività maggiormente interessate da questa evoluzione giuridica sono le c.d. "attività connesse".
Le attività connesse e il codice civile
Si tratta delle attività esercitate dallo stesso imprenditore e dirette alla "manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge"
Tutti coloro che si sono proposti per un'analisi approfondita sulla nuova figura dell'imprenditore agricolo hanno evidenziato, ed accolto, con favore l'accantonamento del criterio della "normalità" proprio del codice del 1942, a favore di quello della "prevalenza" più aderente ad una visione più dinamica proposta dal D. Lgs 228/01 di orientamento e, appunto, modernizzazione del settore agricolo.
Taluni vi hanno letto l'abbandono di quel legame con il terreno che è stato in questi sessanta anni il leitmotiv dell'esercizio di attività agricola; prevalenza, perciò, vista come opportunità proposta all'imprenditore agricolo non solo in termini di integrazione ma anche come attività a se stante rispetto a quella agricola.
Si è, in buona sostanza, immaginata una prevalenza fagocitatrice anche di quel concetto di connessione che invece continua a rappresentare il punto cardine di un'agricoltura, si proiettata verso nuovi, interessanti e stimolanti orizzonti, ma sempre legata alle attività agricole tradizionali quali la coltivazione del fondo, l'allevamento di animali, la silvicoltura.
Dire che l'attività connessa è tale in quanto in essa sono presenti i due requisiti classici: oggettivo e soggettivo, rappresentati rispettivamente dai termini "uniaziendalità" e "unisoggettività" in cui il primo dice che in seno alla stessa azienda deve essere svolta un'attività principale (in questo caso quella di coltivazione, allevamento, silvicoltura) e il secondo che l'attività connessa deve essere svolta dallo stesso soggetto (imprenditore agricolo) che esercita anche l'attività principale, equivale ad affermare che l'attività (o le attività) connessa è strettamente congiunta, intimamente unita, interdipendente all'attività principale.
Mancando queste caratteristiche l'attività connessa perde la sua collocazione naturale e assume, a tutti gli effetti, connotazione di attività commerciale.
Per concludere si può affermare che le attività connesse sono "serventi", cioè devono servire allo sviluppo dell'attività agricola principale o nel momento della produzione o nel momento dell'esercizio o nel momento dell'utilizzazione dei prodotti, al fine di integrare il reddito dell'attività agricola principale.
Ancora sulla prevalenza
Le considerazioni attorno alla definizione giuridica delle attività connesse sono propedeutiche a meglio comprendere la portata delle disposizioni a carattere fiscale contenute nell'articolo 2, commi 6 e 7 della Legge 350/03 e gli effetti in termini applicativi da esse prodotti
A questo riguardo risulta utile soffermarsi ancora sul criterio di prevalenza per due ordini di motivi: il primo per sottolineare un aspetto che ai più potrebbe essere sfuggito e che riguarda la formulazione letterale del terzo comma dell'articolo 2135.
In effetti il legislatore ordinario non ha inteso applicare il parametro della prevalenza a tutte le attività connesse, ma anzi, per talune di queste espressamente ha precisato che esse si intendono "comunque" connesse all'attività agricola principale; si tratta delle attività di "valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge". Fra queste va annoverata l'attività di agriturismo che, in forza del rimando che fa il codice a specifiche leggi, è soggetta alla condizione di sussidiarietà ed accessorialità per effetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge quadro 730/85. Altre attività che possono annoverasi fra quelle esplicitate dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2135 c.c. per cui non risultano esservi disposizioni di legge cui fare rimando, possono considerarsi connesse pur se viene meno il rispetto del criterio di prevalenza.
Altro motivo di interesse legato al criterio di prevalenza attiene la sua interpretazione; che cosa cioè esso significa e come va applicato. Qui la chiarezza non la fa ancora da padrona, e l'auspicio è perché l'Amministrazione finanziaria ne chiarisca in modo definitivo i connotati, diversamente il rischio è legato ad una sua non corretta applicazione in seno alla disciplina fiscale con conseguenze facilmente immaginabili, soprattutto in tema di contenzioso.
In verità l'Agenzia delle entrate sul punto si è già espressa con la circolare 44/E del 14 maggio 2002, affermando che (paragrafo 3.3) "Per verificare tale condizione sarà necessario procedere ad un confronto in termini quantitativi fra i prodotti ottenuti dall'attività agricola principale ed i prodotti acquistati da terzi, confronto che potrà effettuarsi solo se riguarda beni appartenenti allo stesso comparto agronomico e della stessa specie."
La posizione dell'Agenzia non è condivisibile e questo per le seguenti ragioni:
- Non è aderente alla filosofia che ha ispirato il legislatore civilistico tesa a "modernizzare" la figura dell'imprenditore agricolo, relegata fino ad allora ad una posizione di retroguardia rispetto all'imprenditore commerciale;
- Si rifà ad un criterio comparativo improprio in quanto adottato per la soluzione di un caso specifico e non per la generalità delle situazioni che vivono all'interno del settore agricolo. La Risoluzione ministeriale 9/1330 del 16 febbraio 1981 cui l'estensore della circolare si ispira si esprime infatti a proposito della produzione di uova;
- Nasce in assenza di una specifica disciplina tributaria che ha visto la luce solo con la Finanziaria 2004 e per questo, allora, carente delle determinazioni assunte dal legislatore fiscale.
Tale posizione poi soffre di un indirizzo contrario, o per meglio dire di un orientamento più articolato, espresso chiaramente dallo stesso codice civile all'articolo 2513 novellato per effetto della riforma del diritto societario: In esso vengono individuati i criteri per definire le condizioni di prevalenza nelle società cooperative, allo scopo di stabilire se sussistono i presupposti per considerare o meno la stessa cooperativa a mutualità prevalente.
Per le cooperative agricole la prevalenza va valutata secondo parametri di quantità ovvero sulla base del valore dei prodotti conferiti dai soci che in entrambi casi devono essere superiori al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti; criteri che mancano di una gerarchia ma che invece sono alternativi fra di loro.
L'adozione dei due parametri, privilegiando il primo sul secondo per ragioni di semplicità, rappresenterebbe la soluzione più corretta per rispondere adeguatamente alla sollecitazione normativa.
2.1. Attività connesse a tassazione catastale (articolo 2).
Viene modificato l'articolo 29, comma 2, lettera c) del DPR 917/86. Il nuovo testo considera agricole le attività connesse di produzione di beni di cui al comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile quali quelle di: manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo e delle altre attività principali.
La disciplina fiscale riconosce tuttavia la tassazione su base catastale ai soli prodotti individuati con apposito decreto emanato ogni due anni dal Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro per le politiche agricole e forestali. I prodotti che non trovano collocazione nell'apposito decreto (ora all'esame dal Ministero dell'economia e finanze), pur se riferite ad attività connesse, producono reddito d'impresa, la cui tassazione, sottostà, in via naturale, all'applicazione di regimi forfetari.
2.2. Attività connesse di produzioni di beni e regime forfetario (articolo 2)
Per i prodotti ottenuti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti provenienti dallo svolgimento di attività agricole connesse di cui al comma 3 dell'articolo 2135 c.c. ed ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, ma non presenti nell'elenco emanato ogni due anni dal Ministero delle Finanze, il reddito sarà determinato applicando un coefficiente di redditività pari al 15% sull'ammontare dei corrispettivi delle operazioni IVA (registrate o soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto); tale disposizione non si applica ai soggetti IRES di cui all'articolo 73 (già 87), comma 1, lettere a),b), d) del TUIR ed alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
Il regime di determinazione forfetaria del reddito rappresenta un regime "naturale" , con diritto per il contribuente di rinunciarvi, mediante apposita opzione, vincolante fino a revoca e per almeno un triennio; la rinuncia del regime naturale produce effetti anche ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto.
2.3. Attività connesse di fornitura di servizi e regime forfetario (articolo 2)
Il terzo comma del nuovo articolo 2135 c.c.. stabilisce che sono considerate attività agricole per connessione le attività dirette alla fornitura di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola principale. Per queste attività connesse il reddito è determinato applicando un coefficiente di redditività pari al 25% sull'ammontare dei corrispettivi delle operazioni IVA (registrate o soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto); si tratta di un regime analogo a quello previsto per l'attività di agriturismo con la differenza, non trascurabile, che in questo caso il coefficiente di redditività va calcolato sull'ammontare dei corrispettivi delle operazioni IVA, dove dall'altra parte esso deve essere applicato all'ammontare dei ricavi rinvenienti dall'attività di agriturismo
Anche in questo caso la disposizione non si applica ai soggetti IRES di cui all'articolo 73 (già 87), comma 1, lettere a),b), d) del TUIR ed alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
Il regime di determinazione forfetaria del reddito rappresenta un regime "naturale" , con diritto per il contribuente di rinunciarvi, mediante apposita opzione, vincolante fino a revoca e per almeno un triennio; la rinuncia del regime naturale produce effetti anche ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto.
2.4. Attività agricole connesse e redditi diversi (articolo 2)
All'articolo 85 (ora articolo 71) del DPR 917/86, rubricato "Redditi diversi" è aggiunto il comma 2 bis, attraverso il quale viene affermato che i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente ma in maniera occasionale, previsti dall'articolo 81 lettera i) del TUIR (ad esempio: la spalatura neve ecc.), svolte da soggetti dediti alle attività agricole, sono determinati applicando le stesse percentuali di redditività previste per la determinazione del reddito in seno alle attività di produzione di beni e di fornitura di servizi rientranti fra le attività connesse disciplinate dal comma 3 dell'articolo 2135 c.c.; i coefficienti di redditività sono pertanto stabiliti nella misura, rispettivamente, del 15% (fornitura di servizi) e del 25% (produzione di beni) dell'ammontare dei corrispettivi percepiti.
A differenza del regime "naturale" previsto per le attività diverse, per cui il contribuente può esercitare il diritto alla rinuncia, in questo caso la determinazione forfetaria del reddito diverso non è derogabile ma assume connotazione di "regime blindato".
2.5. Attività connesse e regime forfetario IVA (articolo 2)
Il regime speciale disciplinato dall'articolo 34 IVA, si applica esclusivamente alle cessioni di beni elencati, in modo tassativo, nella tabella A), parte I, allegata al predetto Dpr 633/72.
Tale regime si applica indipendentemente dal regime di determinazione dell'imposta sul reddito adottato; ciò vale anche nel caso di esercizio di attività agricole connesse per cui, ai fini reddituali, il regime proposto è quello forfetario. In altre parole, qualora un prodotto agricolo "trasformato" non venga ricompreso nell'emanando decreto interministeriale fra quelli per cui la tassazione avviene su base catastale, mentre è annoverato fra quelli cui si applica il regime speciale IVA, esso dovrà essere trattato distintamente dalle due discipline: ai fini IRPEF la sua cessione determinerà un reddito d'impresa (mediante applicazione dell'indice di redditività del 15%), ai fini IVA mantenendo l'adozione del regime speciale e la conseguente applicazione delle percentuali di compensazione.
Per quei prodotti che provengono dall'esercizio di attività agricole connesse, e non rientrano fra quelli elencati nella tabella A) parte I, allegata al Dpr 633/72 ora è prevista la possibilità di adottare un nuovo regime forfetario, proposto dal novellato articolo 34bis e rubricato "Attività agricole connesse".
In tal modo, ai fini IVA, per le attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi (previste dal terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile), rientranti nella determinazione forfetaria del reddito (15% o 25%), l'imposta da versare è determinata nella misura del 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.
A differenza del regime previsto ai fini dell'imposta sul reddito, per cui è prevista l'esclusione da parte di alcuni soggetti giuridici, in questo caso il regime forfetario IVA è appannaggio di tutti i soggetti indipendetemente dalla loro natura giuridica; il contribuente ha facoltà di non avvalersi di tale disposizione e di optare per la determinazione dell'imposta nei modi ordinari.
Questo regime, a partire dal 1° gennaio 2004, diventa il regime "naturale" per le attività agricole connesse; in conseguenza di ciò bisogna considerare che per tali attività fino allo scorso 31 dicembre 2003 era vigente il regime di determinazione ordinaria dell'imposta, con la conseguenza che, in assenza di opzione, sempre con effetto dal 1° gennaio 2004 si deve automaticamente applicare il regime forfetario così come viene ora disciplinato.
In tale ipotesi va valutata con attenzione la situazione che potrebbe portare all'applicazione dell'articolo 19bis-2, comma 3 IVA che prevede come, in caso di mutamento di regime di detrazione, debba essere effettuata rettifica della detrazione in relazione ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati (al 31 dicembre 2003) e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.
2.6. Cooperative agricole (articolo 2)
In sede di approvazione della Finanziaria 2004 è stato inserito un maxi emendamento recante numerose disposizioni a carattere fiscale; fra queste l'estensione dei regimi fiscali previsti per le attività connesse disciplinate dall'articolo 2135 c.c. anche alle cooperative agricole.
Il testo proposto ed approvato tuttavia diverge sostanzialmente rispetto all'articolato destinato a disciplinare le attività commesse degli altri soggetti giuridici, offrendo motivi di critica per la evidente dissonanza e sperequazione che esso produce a confronto con gli atri regimi.
L'articolo 2, comma 8, della legge 350/03, apporta sostanziali modifiche all'articolo 10 del Dpr 29 settembre 1973, n. 601 in tema di agevolazioni fiscali per le cooperative agricole.
A decorrere dal 1° gennaio 2004, risultano esenti dall'IRES i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e zootecnici conferiti prevalentemente dai soci.
I prodotti conferiti dai soci non devono rispettare i limiti della potenzialità dei loro terreni. In tal modo anche se il socio non dispone di terreno sufficiente (ad esempio allevamenti eccedentari), non pregiudica l'esenzione in capo alla cooperativa. Naturalmente, se il socio acquista beni da terzi e li conferisce in cooperativa, realizza un'operazione commerciale che non rientra nel reddito agrario.
Nessun riferimento viene più fatto all'articolo 29, comma 2, lettera c) del TUIR, come era in precedenza e come oggi è previsto nei confronti degli altri soggetti, così che qualsiasi reddito prodotto attraverso l'esercizio delle attività sopra elencate è esente da imposta alla, sola, condizione che i prodotti utilizzati provengano prevalentemente dai soci.
In tal senso la cooperativa agricola non deve attendere neanche l'emanazione del decreto interministeriale con l'elencazione dei prodotti agricoli, in quanto qualsiasi prodotto che ha origine agricole e zootecniche, seppur trasformato, manipolato, etcc.. genera un reddito non tassabile.
In ultimo merita attenzione l'abrogazione del secondo comma dello stesso articolo 10 del Dpr 601/73, per cui in presenza di attività eccedenti il reddito agrario l'esenzione veniva rapportata alla parte di reddito corrispondente al reddito agrario dei terreni dei soci.
Ora che il riferimento all'articolo 29 TUIR è venuto meno, si attendono chiarimenti a riguardo il regime di tassazione cui deve sottostare la cooperativa nel caso venga meno la prevalenza dei prodotti dei soci rispetto ai prodotti di terzi, precisando peraltro che ad essa non è applicabile alcuno dei regimi esaminati in questo lavoro, visto che per espressa previsione normativa i regimi di determinazione forfetaria ai fini delle imposte sui reddito non trovano impiego per l'appunto nei confronti delle cooperative.
3. Altre norme a regime
3.1. Produzioni in serra (articolo 2 )
L'articolo 29 (ora 32), comma 2, lettera b, del TUIR riconosce natura agricola all'attività di produzione di vegetali a condizione che la superficie produttiva non ecceda il doppio di quella del terreno sul quale la produzione stessa insiste; quelle che superano il doppio della superficie del terreno su cui la produzione insiste, generano invece reddito d'impresa per la parte eccedente.
Tale determinazione è risultata particolarmente complicata per la difficoltà di imputare correttamente i costi ed i ricavi relativi alla produzione risultante sulla parte di terreno eccedente.
La nuova disposizione, per ovviare a queste difficoltà, introduce un sistema forfetario, in ragione del quale il reddito eccedente non si determina seguendo le regole ordinarie, ma in percentuale sul reddito agrario, calcolato in proporzione alla superficie eccedente utilizzata.
In altri termini: il suo ammontare sarà pari al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste, in proporzione alla superficie eccedente.
La problematica riguarda generalmente le produzioni in serra realizzate su più ripiani (ad esempio i funghi).
Se supponiamo che la superficie su cui la produzione insiste è di 1000 mq, con un reddito agrario di 200 euro e che la superficie totale di produzione è di 5000 mq, avremo che il reddito d'impresa sarà:
5000 – (2 x 1000)
-------------------------------- x 200 = 600 euro
1000
Per semplificare, ragionando per ripiani: il reddito d'impresa sarà pari al reddito agrario della superficie del terreno su cui la produzione insiste, moltiplicato per il numero di ripiani (di produzione) eccedenti i primi due.
3.2. IVA su elettricità e gas ( articolo 2)
La fornitura di energia elettrica e di gas alle imprese agricole è soggetta ad aliquota IVA del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Lo stabilisce l'articolo 2, comma 40 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), che interviene a sostituire l'intero contenuto del numero 103) della parte III della Tabella A, allega al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento.
Recita il testo vigente: "103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; ……..".
Si tratta di una disposizione, fortemente sostenuta dalla Confederazione Italiana Agricoltori, che consente alle imprese agricole una significativa riduzione dei costi di produzione, in particolare a favore di quelle imprese che per indirizzo produttivo e organizzazione aziendale ricorrono sistematicamente all'utilizzo di energia elettrica e di gas.
Detto che possono beneficiare di questo provvedimento le imprese agricole, va individuato il suo ambito oggettivo, vale a dire quali possono essere le attività per cui l'impresa stessa può richiedere la riduzione dell'aliquota IVA dal 20 al 10% sulla fornitura sia di energia elettrica che di gas.
Ebbene, atteso che l'intervento de quo opera all'interno della disciplina IVA, risulta corretto richiamare in primis il contenuto degli articoli 34 (Regime speciale per i produttori agricoli) e, nuovo, 34-bis (Attività agricole connesse) del D.P.R. 633/72 per l'individuazione del requisito soggettivo e delle attività che caratterizzano l'impresa agricola; in essi non troviamo elencate in modo dettagliato le attività agricole, ma invece un esplicito richiamo all'articolo 2135 del codice civile, anch'esso sostanzialmente riformato con l'articolo 1 del Decreto legislativo 228/01.
Da questa breve analisi legislativa ed avendo a riferimento il tenore letterale della norma novellata, si può concludere che il legislatore ha inteso attribuire alla definizione civilistica il compito di individuare, unitamente al contesto soggettivo, l'ambito oggettivo di applicazione della riduzione al 10% dell'aliquota IVA sulla fornitura dei beni più volte richiamati.
Si tratta delle attività tradizionali di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali e delle meno tradizionali (almeno in parte) attività connesse, di produzioni di beni e prestazioni di servizi; queste ultime, che ricordo essere attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del (proprio) fondo o del bosco o dall'allevamento di animali (nel caso di produzione) e attività dirette alla fornitura di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata (nel caso di prestazioni), si considerano agricole "per connessione" in quanto "asservite" alle attività agricole tradizionali ed a queste funzionali per la loro crescita e sviluppo.
Sussistendo questo legame, le attività connesse, al pari di quelle tradizionali, si ritiene possano scontare l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta; da ciò ne consegue, ed a titolo puramente esemplificativo, che potrà essere richiesta l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta per la fornitura di energia elettrica e gas da utilizzare per l'attività di agriturismo, di trasformazione di prodotti propri, anche unitamente a prodotti acquistati da terzi, di conservazione, etc.., oltre che, come già precisato, per l'esercizio di attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento di animali (in quest'ultimo caso indipendentemente dal fatto che il numero dei capi sia o meno eccedente la potenzialità del fondo).
Per beneficiare della riduzione di aliquota IVA le imprese agricole, e non può essere altrimenti, dovranno produrre apposita richiesta scritta alle imprese erogatrici (vedi Enel) per sostanziare il proprio diritto; diversamente tale diritto non può essere invocato.
In merito vi è un precedente significativo ed oltremodo utile, rappresentato dalla circolare del Ministero delle finanze 19 marzo 1985, n. 26, emanata a commento del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, in Legge 17 febbraio 1985, n. 17; in particolare a proposito dell'applicazione dell'aliquota IVA del 9 per cento sulle "cessioni e le importazioni di energia elettrica e gas per uso domestico e per uso delle imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili" il Ministero ebbe a precisare che "ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, le imprese utilizzatrici che ne hanno titolo debbono inviare alle imprese erogatrici apposita richiesta scritta, valida fino a revoca, contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge e che l'energia elettrica o il gas saranno utilizzati nell'esercizio dell'impresa estrattiva o manifatturiera".
Il beneficio legato all'esercizio di attività agricole è appannaggio di tutte le imprese agricole, indipendentemente dal regime fiscale adottato (regime speciale IVA o regime di determinazione ordinaria dell'imposta) e dalla propria natura giuridica (ditte individuali, società semplici, società di persone, società di capitali, etc…); ad esse è richiesto, unitamente alle altre condizioni prima richiamate, il possesso del numero di partita IVA, non invece, si ritiene, l'iscrizione al Registro delle imprese.
4. Altre misure fiscali
4.1. Clausola di salvaguardia (articolo 2)
E' prorogata anche per l'anno d'imposta 2004 la cosiddetta "clausola di salvaguardia".
Il meccanismo (vista la complessità del sistema), serve ad evitare effetti indesiderati nell'applicazione della no-tax area: nessun contribuente, a parità di condizioni (di reddito, carichi famigliari, ecc.) dovrà pagare più di quanto pagava con il "vecchio sistema".
Se ciò dovesse verificarsi, il contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, potrà determinare l'imposta applicando le disposizioni del Testo Unico in vigore al 31 dicembre 2002.
In alcuni casi (incerti), si dovrà fare il raffronto tra il risultato ottenuto applicando le nuove modalità di calcolo e le vecchie.
La "clausola", non riguarderà quelle tipologie di redditi la cui modalità di tassazione non è influenzata dal nuovo sistema delle deduzioni e detrazioni, ad esempio: redditi a tassazione separata, a ritenuta alla fonte, ad imposta sostitutiva ecc.
4.2. Proroga delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie (articolo 2)
E' prorogata per tutto il 2004 l'agevolazione sui lavori di ristrutturazione edilizia.
Dal 1° gennaio 2004 la percentuale passa dal 36 al 41% con limite massimo di 60.000 euro (116.176.200 lire).
Si ricorda che il limite massimo di spesa su cui applicare la detrazione è variato in questi anni: fino al 31 dicembre 2003 esso è stato determinato in 48.000 euro (lire 92.940.960) mentre fino al 31 dicembre 2002 in 77.478 euro (150 milioni di lire).
A questo proposito si dovrà distinguere tra lavori iniziati dopo il 31/12/2002 e quelli iniziati precedentemente (dal 1/1/1998 al 31/12/2002)e fra questi ed i lavori iniziati a partire dal 1° gennaio 2004 per cui si rendono applicabili esclusivamente le nuove regole.
Dal 2003 il bonus fiscale utilizzabile, nel caso di lavori che siano prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti, potrà essere, al massimo, pari alla quota non precedentemente detratta.
Se ad esempio i lavori di ristrutturazione si sono avviati nel 2002 e nello stesso anno sono state sostenute spese per 50.000 euro, il contribuente avrà avuto modo di operare la detrazione del 36% sull'intero ammontare, stante la sua entità inferiore al limite previsto per quello stesso periodo; se nell'anno successivo per lo stesso intervento, il contribuente ha sostenuto ulteriori spese, di queste non ha potuto beneficiare perché eccedenti il limite di spesa previsto dalla norma per l'anno 2003; se poi ancora, sempre per lo stesso intervento, il contribuente si troverà ha sostenere ulteriori spese nel corso dell'anno 2004, su di queste, fino a complemento 60.000 euro (limite massimo di spesa previsto per il 2004) potrà determinare l'entità della detrazione (recuperabile in 10 anni) applicando sull'ammontare della stessa (e fino ad un massimo di 10.000 euro) la nuova percentuale del 41%.
Ancora: detto che per le spese sostenute dal 2004, la detrazione può essere "spalmata" esclusivamente su 10 anni, si deroga a questo principio nei casi in cui il contribuente che effettua l'intervento ha un'età non inferiore a 75 anni (in questo caso potrà ripartire la detrazione in 5 rate) ovvero 80 anni (nel qual caso la ripartizione potrà essere su 3 rate)
Schema riassuntivo della detrazione
Periodo d'imposta 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
% di detrazione 41% 41% 36% 36% 36% 36% 41%
Limiti (euro) 77.468,53 77.468,53 77.468,53 77.468,53 77.468,53 48.000 60.000
Numero rate 5 o 10 5 o 10 5 o 10 5 o 10 10 10 o 5-3* 10 o 5-3*
4.3. Ristrutturazione edilizie per le imprese (articolo 2)
Ulteriore proroga di un anno, della possibilità di usufruire della detrazione a condizione che l'impresa edile esegua entro il 31/12/2004 i lavori di restauro o ristrutturazione previsti dalle lettere c) e d) dell'art. 31 della legge n.457/78 (sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria), su un intero edificio provvedendo poi alla sua cessione entro il 30/06/2005.
In tal caso, gli acquirenti potranno beneficiare di una detrazione, che per il 2004 è elevata dal 36 al 41%, sul 25% del costo dell'immobile risultante dall'atto pubblico di vendita o di assegnazione, con il limite per il 2004 di 60.000 euro per ogni comproprietario e per unità immobiliare (per il 2003 il limite era di 48.000 euro).
4.4. Indetraibilità dell'IVA sui veicoli (articolo 2)
Prorogate fino al 31 dicembre 2004, le limitazioni sulla detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di ciclomotori, motocicli, autovetture (quelle per il trasporto di persone con un massimo di 9 posti compreso il conducente) e autoveicoli (quelli per il trasporto promiscuo di persone e cose con un massimo di 9 posti compreso il conducente, con massa a pieno carico non superiore di 35 quintali o 45 se a trazione elettrica o batteria) di cui alla lettera c) dell'articolo 19 bis 1 del DPR 633/72.
L'IVA relativa all'acquisto, importazione ecc. di tali veicoli (tranne che non rappresentino l'oggetto dell'attività dell'impresa), è detraibile nel limite del 10%, ovvero del 50% se non a combustione interna.
4.5. Sospensione degli aumenti delle addizionali Irpef e delle aliquote Irap (articolo 2)
E' prorogata a tutto il 2004 la sospensione già prevista dalla Finanziaria 2003, per cui sono congelati gli aumenti relativi alle aliquote delle addizionali Irpef comunali e regionali e dell'Irap, deliberati successivamente al 29 settembre 2002.
4.6. Rivalutazione dei beni d'impresa (articolo 2)
La norma, contiene la riapertura dei termini per poter eseguire la rivalutazione dei beni d'impresa, come già previsto (in origine) dalla legge 342/2000 (artt. 10 - 16), risultanti dal bilancio chiuso entro il 31/12/2002.
Possono avvalersi di tale provvedimento:
Imprese individuali, Snc, Sas (anche in contabilità semplificata)
Spa, Sapa, Srl, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti in Italia;
Enti pubblici e privati residenti in Italia
Società ed enti non residenti in Italia
Persone fisiche non residenti in Italia che vi esercitino attività commerciali mediante stabili organizzazioni.
I soggetti che determinano il reddito in maniera forfetaria, non possono avvalersi di questo provvedimento.
4.6.1. I beni interessati.
I beni rivalutabili sono solo quelli presenti nel bilancio chiuso entro il 31/12/2002. Per le imprese in contabilità semplificata, essi sono rappresentati dai beni acquistati entro il 31/12/2002 risultanti dal registro dei beni ammortizzabili o IVA acquisti (sostitutivo del registro dei beni ammortizzabili); si tratta delle:
Immobilizzazioni materiali: sia ammortizzabili che non, esclusi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;
immobilizzazioni immateriali: solo per i beni immateriali giuridicamente tutelati ( licenze, marchi, brevetti ecc.);
partecipazioni in società controllate o collegate.
4.6.2. Limiti nella rivalutazione.
La rivalutazione non può riguardare il singolo bene ma tutti i beni appartenenti alla stessa "categoria omogenea". Non deve essere necessariamente fatta per tutte le categorie, infatti è possibile scegliere per quale categoria omogenea effettuarla. Per l'individuazione delle categorie omogenee si può far riferimento allo schema sotto riportato:
beni materiali ammortizzabili, (con esclusione dei beni immobili e mobili registrati): vanno raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento (in base ai criteri adottati per le tabelle di ammortamento);
beni immobili, devono essere suddivisi in: aree fabbricabili, aree non fabbricabili, fabbricati strumentali, fabbricati strumentali per destinazione, fabbricati strumentali per natura. Vi sono compresi oltre a quelli dei gruppi catastali A, B, C, anche le costruzioni indicate nelle tabelle d'ammortamento;
Impianti e macchinari infissi al suolo, che andranno suddivisi per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento (es. silos);
beni immateriali: possono essere valutati distintamente per ciascun bene;
beni mobili registrati, andranno distinti in: veicoli, aeromobili, navi;
azioni, vanno raggruppate in categorie in base alla natura e al valore. Si considerano aventi la stessa natura le azioni emesse dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche.
I beni strumentali di costo fino a 1 milione devono essere ricompresi nelle diverse categorie omogenee e non costituiscono una categoria a parte.
All'interno della stessa categoria omogenea, l'obbligo di rivalutazione riguarda solo i beni che hanno un valore effettivo superiore a quello contabile. La mancata rivalutazione di un bene appartenente ad una categoria omogenea non pregiudica tutta l'operazione, ma risulterà irregolare solo quella relativa alla specifica categoria omogenea.
Possono essere esclusi dalla rivalutazione i beni a deducibilità limitata come ad esempio : le autovetture, i cellulari ecc. e quelli ad uso promiscuo.
Anche i beni completamente ammortizzati possono essere rivalutati nel limite del valore di mercato e dell'effettiva possibilità di utilizzazione e della capacità produttiva. Ciò non è possibile per i beni utilizzati in leasing.
Il valore della rivalutazione attribuibile ai beni deve essere determinato secondo uno dei seguenti criteri:
economico: il valore non può superare quello effettivamente attribuibile al bene con riferimento alla sua consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità di utilizzazione economica nell'impresa;
di mercato: il valore non può superare il valore corrente e le quotazioni nei mercati regolamentati.
Il saldo di rivalutazione è pari alla differenza tra: il limite massimo ed il costo storico al netto del fondo di ammortamento, di conseguenza, il limite massimo rappresenta il nuovo valore netto contabile del bene dopo aver effettuato la rivalutazione.
Ai fini del rispetto del limite massimo rivalutabile, i valori iscritti in bilancio o in inventario, per ogni singolo bene rilevano al netto delle quote di ammortamento dedotte a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene stesso, compresa la quota imputabile all'esercizio nel quale la rivalutazione stessa viene effettuata.
limite massimo rivalutabile = val.di mercato – val.contabile netto + quota amm.anno 2003
4.6.3. Modalità di rivalutazione
La rivalutazione può essere eseguita a scelta, seguendo tre diverse metodologie:
rivalutazione del solo costo storico, comportata l'allungamento del piano d'ammortamento del bene e maggiore sarà il plafond su cui determinare la percentuale del 5% per le spese di manutenzione
rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento, consente l'invarianza sia della durata che del coefficiente di ammortamento. Oltre all'incremento del plafond su cui calcolare la percentuale per le spese di manutenzioni, consente un incremento delle quote di ammortamento in maniera superiore rispetto al metodo precedente.
rivalutazione del solo fondo di ammortamento. Con tale metodo si ottiene un accrescimento del valore netto contabile senza variare il valore storico, che determina un allungamento del piano d'ammortamento. Questo metodo risulta meno vantaggioso rispetto ai due precedenti perché il plafond su cui calcolare la percentuale per le spese di manutenzione rimane invariato, come invariato sarà l'importo delle nuove quote di ammortamento che si sono prodotte dalla rivalutazione. Questo tipo di rivalutazione può essere utilizzata per eliminare l'applicazione di coefficienti di ammortamento (es.anticipati ecc.) eccedenti rispetto a quelli tabellari, che non avevano ragioni tecnico-economiche ma meramente fiscali.
4.6.4. Adempimenti
Gli amministratori e il collegio dei sindaci hanno la responsabilità di attestare la correttezza dei criteri di rivalutazione adottati, e la verifica che l'incremento di valore attribuito ai beni non superi i limiti massimi. Pertanto, essi devono indicare nelle relazioni di bilancio o in mancanza, nella nota integrativa, le modalità di rivalutazione di ogni categoria, specificando il criterio adottato e giustificando l'adozione dello stesso.
La rivalutazione va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31/12/2002, il cui termine di approvazione scade dopo l'entrata in vigore della legge.
I soggetti in contabilità ordinaria devono riportare la rivalutazione nell'inventario e nella nota integrativa relativa all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita. Per quelli in contabilità semplificata, i valori rivalutati e il costo dei beni rivalutati devono essere riportati in un apposito prospetto bollato e vidimato, da tenere a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria.
4.6.5. Imposta sostitutiva, calcolo e versamento
Sul maggior valore iscritto a bilancio è dovuta un'imposta sostitutiva calcolata applicando le seguenti percentuali:
19 % per i beni ammortizzabili
15 % per i beni non ammortizzabili
Il versamento può essere effettuato:
in un'unica soluzione, entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi;
in tre rate annuali, di cui la prima (nel 2004) pari al 50% e le restanti due (nel 2005 e 2006) pari al 25% dell'importo (comprensive dei relativi interessi), entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi di ciascun anno.
La scelta della modalità di versamento andrà fatta in sede di dichiarazione dei redditi. Il versamento andrà effettuato con il modello F 24 indicando:
il codice tributo 2726 "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio art.12 della legge n. 342 del 2000";
come anno di riferimento, il periodo d'imposta nel quale si esegue la rivalutazione; se non coincidente con l'anno solare si dovrà indicare il primo dei due anni solari interessati.
L'imposta sostitutiva è indeducibile ma può essere compensata con altre imposte.
4.6.6. Vantaggi del provvedimento.
Il provvedimento, a fronte del pagamento dell'imposta sostitutiva, consente:
maggiori ammortamenti deducibili,di cui è possibile tener conto già nel 2003;
minori plusvalenze tassabili all'atto della vendita dei beni rivalutati;
maggiore plafond su cui calcolare le spese di manutenzione e riparazione; tale beneficio scatta a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si esegue la rivalutazione.
4.7. Abitazione principale, agevolazioni per i pensionati (articolo 2)
Il comma 28 modifica il secondo periodo dell'articolo 11, comma 1-bis del TUIR. Tale comma dispone la completa esenzione Irpef, qualora alla formazione del reddito complessivo del contribuente concorrano soltanto: redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e redditi dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Prosegue ancora la norma affermando che "Qualora i redditi di pensione siano superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro".
Dal 1° gennaio 2004 quest'ultima parte è sostituita con la seguente: "Qualora i redditi di pensione siano superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale e 7.500 euro" (attenzione mancano i redditi relativi alle pertinenze).
La modifica determinerà per i pensionati che si trovano in dette condizioni reddituali un risparmio d'imposta.
Per chiarire ciò, consideriamo gli esempi riportati dalla circolare ministeriale 2/e del 15/1/2003.
Nel primo esempio, il contribuente ha solo redditi da pensione pari a 7.600 euro. Poiché l'imposta netta, pari a 175,19 euro è superiore alla differenza tra il reddito complessivo del contribuente (7.600 euro) e l'importo di 7.500 euro, il contribuente dovrà versare tale differenza cioè 100 euro.
Nel secondo esempio, invece, il contribuente oltre al reddito di pensione pari a 7.600 euro, ha anche un reddito da abitazione principale di 500 euro. In questo caso, l'imposta netta è sempre di 175,19 euro, ma poiché tale importo è inferiore alla differenza tra il reddito complessivo pari a 8.100 euro e 7.500, il contribuente dovrà versare l'imposta netta cioè 175,19 euro.
Ora, applicando al secondo esempio, la modifica apportata all'articolo 11 comma bis 1 del TUIR, il raffronto con l'imposta netta (175,19 euro) avviene con l'importo dato dalla differenza tra il reddito complessivo (8.100), diminuito del reddito della abitazione principale (500 euro), e l'importo di 7.500 euro, cioè 100 euro. Poiché non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la predetta differenza, il contribuente dovrà versare quale imposta l'importo di 100 euro, con un risparmio di 75,19 euro.
4.8. Accertamento ICI (articolo 2)
Limitatamente alle annualità d'imposta 1999 e seguenti, sono prorogati fino al 31 dicembre 2004 i termini di liquidazione e accertamento dell'Ici, scaduti il 31/12/2003.
4.9. Redditi assimilati al lavoro dipendente (articolo 2)
Sono da considerare tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente: le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per lo svolgimento di funzioni pubbliche, a condizione che le prestazioni non siano rese da esercenti arti o professioni o nell'esercizio d'imprese commerciali.
4.10. Detrazioni e abitazione principale (articolo 2 )
Con decorrenza 1° gennaio 2003, il comma 57, modifica l'articolo 13 del TUIR relativo alle detrazioni previste a favore sia dei titolari di redditi da lavoro dipendente e7o di pensione, che dei titolari di redditi da lavoro autonomo o d'impresa.
La variazione non riguarda i limiti stabiliti per averne diritto (si vedano le tabelle sottostanti), ma il reddito da prendere in considerazione: non più semplicemente il reddito complessivo, ma questo diminuito del reddito riferito all'abitazione principale e relative pertinenze.
Ciò determina dei vantaggi per i contribuenti, chiamati in molti casi alla presentazione della dichiarazione dei redditi (principalmente il modello 730) per il recupero della detrazione spettante.
Di seguito si elencano gli ammontari delle detrazioni spettanti:
LAVORO AUTONOMO E D'IMPRESA
REDDITO DETRAZIONE
superiore a 25.500 fino a 29.400 euro 80 euro
superiore a 29.400 fino a 31.000 euro 126 euro
superiore a 31.000 fino a 32.000 euro 80 euro
LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI
REDDITO DETRAZIONE
superiore a 27.000 fino a 29.500 euro 130 euro
superiore a 29.500 fino a 36.500 euro 235 euro
superiore a 36.500 fino a 41.500 euro 180 euro
superiore a 41.500 fino a 46.700 euro 130 euro
superiore a 46.700 fino a 52.000 euro 25 euro
PENSIONATI
REDDITO DETRAZIONE
superiore a 24.500 fino a 27.000 euro 70 euro
superiore a 27.000 fino a 29.000 euro 170 euro
superiore a 29.000 fino a 31.000 euro 290 euro
superiore a 31.000 fino a 36.500 euro 230 euro
superiore a 36.500 fino a 41.500 euro 180 euro
superiore a 41.500 fino a 46.700 euro 130 euro
superiore a 46.700 fino a 52.000 euro 25 euro
4.11. Prescrizione dei rimborsi prima del 1997 (articolo 2)
L'Agenzia delle Entrate, riconoscerà ugualmente i rimborsi relativi alle eccedenze di Irpef e Irpeg in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, anche se caduti in prescrizione decennale.
4.12. Aumento dell'imposta di registro (articolo 2)
Dal 1 gennaio 2004 sono rivalutati del 10%, i moltiplicatori (75 e 100) delle rendite catastali; la rivalutazione ha effetto ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, mentre non rileva ai fini della determinazione della base imponibile ICI.
Ai sensi dell'art. 52 del DPR 131/1986, non possono essere rettificati dall'Amministrazione i valori o corrispettivi degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarati in misura non inferiore (in ultimo), per i terreni a 75 volte il reddito dominicale e, per i fabbricati, 100 volte il reddito risultante in catasto; i predetti coefficienti, per effetto della legge 662/96, risultano aggiornati in misura pari, rispettivamente, al 5% per i fabbricati e al 25% per i terreni (reddito dominicale x 75 x 25%). L'incremento del 10% dei previsti moltiplicatori determinerà, nei trasferimenti immobiliari (compravendite, donazioni e successioni), un incremento dei valori dichiarativi, che opportunamente non potranno essere inferiori a 103,125 volte il reddito dominicale per i terreni e a 115,50 volte la rendita catastale dei fabbricati classificati nella categoria A( escluso A10), b e C (escluso C1)
Riassumendo, ed a titolo esemplificativo:
terreno agricolo:
nel 2003 reddito dominicale x 1,25 x 75
nel 2004 reddito dominicale x 1,25 x 82,5
abitazione:
nel 2003 rendita catastale x 1,05 x 100
nel 2004 rendita catastale x 1,05 x 110
4.13. Contributi di assistenza sanitaria (articolo 3)
Anche per gli anni d'imposta 2003 e 2004 viene mantenuto il limite di 3.615,20 euro (7 milioni di lire) perché i contributi di previdenza e assistenza sanitaria previsti dall'art. 48 comma 2 lettera a) del TUIR, non concorrano a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La previgente norma prevedeva per tali annualità, una riduzione, rispettivamente, a euro 3.098,74 per il 2003 e a euro 2.840,51 per il 2004.
4.14. Credito d'imposta per l'editoria (articolo 4)
Per le imprese editrici di quotidiani e periodici è previsto un credito d'imposta pari al 10% della spesa per l'acquisto di carta utilizzata par la stampa delle testate, sostenuta nel 2004.
Dal beneficio sono esclusi:
i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50% dell'intero stampato, su base annua;
i quotidiani e periodici ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50% della loro diffusione;
quelli venduti per corrispondenza e i cataloghi.
La spesa per l'acquisto deve risultare dal bilancio certificato dalle imprese editrici.
Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile, non può essere chiesto a rimborso ma può essere compensato con altre imposte e contributi. L'eventuale eccedenza è riportabile al periodo d'imposta successivo.
La spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta. L'utilizzo di credito non spettante, determina l'applicazione delle sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
Gli Uffici centrali della Confederazione, hanno predisposto una serie di elaborati, che analizzano per singola materia le varie disposizioni contenute nella Legge finanziaria per il 2004 e, per la parte fiscale anche quelle contenute nella Legge 326/03, di fine anno.
Le disposizioni fiscali
Legge 326/03
1. Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti (articolo 1)
L'agevolazione è prevista a favore delle imprese (non dei professionisti), purché siano in attività alla data del 2 ottobre 2003. Si possono ritenere fiscalmente in attività le ditte individuali che abbiano richiesto l'apertura della partita IVA, le società di persone regolarmente costituite e le società di capitali iscritte al Registro delle imprese.
Si applica alle spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003 (il 2004 per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare); le spese di acquisto relative ai beni mobili si ritengono sostenute alla data di consegna o spedizione, mentre per i costi relativi ai servizi rileva il momento di ultimazione della prestazione.
L'agevolazione ha effetti ai fini Irpef e Ires (dal 1 gennaio 2004 ha sostituito l'Irpeg), mentre non ha alcuna rilevanza ai fini Irap.
1.1. Detassazione dei costi di ricerca e sviluppo e degli investimenti in tecnologie digitali
In aggiunta alla ordinaria deduzione, viene riconosciuta una ulteriore deduzione per un importo pari al 10%:
- dei costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali;
- degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali volte ad innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative.
A tale importo si aggiunge il 30% dell'eccedenza dei predetti costi ed investimenti rispetto alla media di quelli sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti. La disciplina di agevolazione non può superare il 20% della media dei redditi relativi ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applica l'agevolazione, senza considerare gli esercizi in perdita.
Il comma 3 del citato articolo prevede che l'agevolazione sia subordinata ad una attestazione di effettività delle spese sostenute. Tale attestazione deve essere rilasciata, nelle stesse forme previste in tema di incentivi automatici alla ricerca e innovazione, dal presidente del collegio sindacale, se esistente, oppure da un revisore dei conti o da un professionista iscritto, oppure dal responsabile del Centro di Assistenza Fiscale.
Si osserva, da ultimo, che per consentire l'efficace monitoraggio dell'andamento degli investimenti detassati è previsto, a carico dei soggetti beneficiari, l'obbligo di comunicazione a consuntivo dei dati relativi alle attività di ricerca e sviluppo ed alle tecnologie digitali; comunicazione che deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite da un provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
1.2. Detassazione delle spese relative all'export
Per favorire l'esportazione di prodotti nazionali, a favore degli stessi titolari di reddito d'impresa è prevista una detassazione pari al 100% delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva in fiere all'estero; sono in ogni caso escluse le spese relative a sponsorizzazioni.
Anche in questa ipotesi agevolativa, è necessaria l'attestazione di effettività delle spese sostenute.
1.3. Detassazione delle spese relative a stage aziendali
Per favorire l'apprendimento e l'inserimento lavorativo dei giovani, è prevista una detassazione pari al 100% delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a laureati o diplomati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi.
Per quanto riguarda l'attestazione di effettività delle spese sostenute deve essere comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di istruzione di appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
2. Rientro dei ricercatori (articolo 3)
E' prevista una tassazione agevolata, per i redditi da lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori Italiani che hanno lavorato all'estero, presso università o centri di ricerca per almeno due anni continuativi se nel 2003 o nei 5 anni successivi, decidono di ritornare a lavorare in Italia.
Per il periodo d'imposta in cui il ricercatore, diviene fiscalmente residente in Italia e nei due successivi, tali redditi, ai fini Irpef, sono imponibili per il 10% (abbattimento del 90% prima della tassazione) mentre sono totalmente esclusi dall'Irap.
3. Revisione delle sanzioni amministrative tributarie sulle imprese (articolo 7)
In attuazione della legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (art. 2, comma 1, lettera l, L. 80/2003), è stato introdotto il principio della esclusiva riferibilità alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie.
La nuova disposizione riguarda unicamente le violazioni commesse dal dipendente, dal rappresentante o dall'amministratore di società, associazione o ente con personalità giuridica;essa si riferisce, dunque, alle violazioni fiscali commesse nell'ambito di società di capitali.
Rimane invece a carico della "persona fisica" che ha commesso o concorso a commettere la violazione, la responsabilità per illeciti commessi presso imprese individuali, esercenti arti e professioni, società di persone e soggetti assimilati, società ed enti privi di personalità giuridica.
La norma opera con riguardo a quelle violazioni per cui ancora non è intervenuta contestazione o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data del 2 ottobre 2003.
4. Rimborsi IVA (articolo 9)
L'art. 38-bis novellato del D.P.R. 633/1972 in materia IVA prevede a carico dei contribuenti l'onere di prestare garanzie a fronte dei rimborsi richiesti; garanzia che deve essere prestata per un periodo massimo di tre anni, a decorrere dalla esecuzione del rimborsoovvero, se inferiore al triennio, per il periodo mancante al termine di decadenza dell' accertamento
La nuova disposizione riduce dunque il termine potenzialmente più ampio della precedente disciplina, secondo cui la garanzia aveva in ogni caso durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento.
Le nuove disposizioni si applicano sia alle richieste presentate successivamente al 2 ottobre 2003, che a quelle che a tale data non siano ancora state evase, relative a periodi successivi al 31 dicembre 1997.
5. Attestazione dei crediti tributari (articolo 10)
Viene disposto che, su richiesta dei creditori di imposta intestatari del conto fiscale, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata ad attestare la certezza e la liquidità dei crediti d'imposta, nonché la data indicativa di erogazione del rimborso.
L'attestazione, che non è utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione, è eseguita su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del conto fiscale (titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo con partita IVA) e può avere ad oggetto anche rimborsi diversi da quelli erogati dal concessionario del servizio di riscossione in qualità di gestore dei conti fiscali.
6. Gasolio per autotrazione (articolo 16)
E' prorogato al 31 dicembre 2003 lo sconto di 6 centesimi per litro sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori.
Le modalità di rimborso sono analoghe a quelle degli anni scorsi e le domande dovranno essere presentate su apposito modello entro il 31 marzo 2004 all'Agenzia delle Dogane.
Il Ministero dell'Economia, entro il 31 gennaio del prossimo anno, rideterminerà l'entità dello sgravio in ragione dello scostamento del prezzo rispetto a quello internazionale.
Per il 2004, l'ECOFIN ha già autorizzato l'Italia a prorogare lo sconto per un importo pari a 3,3 centesimi per litro.
Si è provveduto a stanziare 10,329 milioni di euro per gli sconti relativi al 2003 sui pedaggi autostradali agli autotrasportatori.
7. De Tax (articolo 19)
Sugli acquisti di importo superiore a 50 euro, purché effettuati in negozi convenzionati con associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche, i consumatori potranno dare il proprio assenso a che l'1% dell'IVA sui prodotti comprati sia destinata a dette associazioni.
Nell'iter di conversione del Decreto:
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri ex L. 383/2000, gli enti di volontariato iscritti nei registri ex L. 266/1991 e le ONLUS sono stati considerati, ai fini di quanto sopra, enti svolgenti attività etiche;
- è stato soppresso il riferimento al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze che avrebbe dovuto individuare i territori comunali nei quali trova applicazione sperimentale la disposizione, ma è stato disposto che con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze (da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge) dovranno essere stabiliti i criteri soggettivi e oggettivi richiesti agli enti, diversi da quelli indicati al punto precedente, per l'accesso al beneficio sopra descritto.
Inoltre, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate verranno specificate le modalità di raccolta delle manifestazioni di assenso, nonché quelle ulteriori occorrenti per l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.
8. Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali (articolo 21)
Per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2004 è riconosciuto il diritto a percepire un assegno di 1000 euro. L'assegno spetta nel caso di secondo figlio o successivi e sarà erogato dall'Inps su segnalazione del comune di residenza della madre.
Le famiglie saranno informate dai comuni, all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati, e saranno invitate a certificare il possesso dei requisiti per ottenere l'assegno.
Per riuscire ad avere i 1000 euro, la madre del bambino dovrà essere in grado di vantare la cittadinanza italiana o comunitaria e la residenza in Italia al momento del parto o dell'adozione.
In caso di parto gemellare o plurigemellare, l'assegno sarà concesso dal secondo figlio in poi.
Il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari, è certificato, nei riguardi del sostituto d'imposta: dallo stato famiglia rilasciato dal Comune oppure da equivalente documentazione del Paese d'origine, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese d'origine.
L'assegno non è legato ad alcun limite di reddito e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
9. Lotta al carovita (articolo 23)
La disposizione prevede, da un lato, che a seguito di controlli operati dalla Guardia di finanza per rilevare i prezzi al consumo, siano revisionati i meccanismi legati all'applicazione degli studi di settore per calcolare i ricavi nei settori soggetti ad abnormi dinamiche di aumento e, dall'altro, il finanziamento (5 milioni di Euro nel 2003 e 20 milioni nel 2004) teso ad incentivare le iniziative dei Comuni e dalle Camere di commercio per la promozione, divulgazione e sostegno dell'organizzazione di panieri di beni di generale e largo consumo.
L'obiettivo che si pone la norma è anche quello realizzare forme di comunicazione a favore dei cittadini per informarli su quegli esercizi commerciali ove siano disponibili, in tutto o in parte, i suddetti panieri, e quelli meritevoli o meno di segnalazione in relazione ai prezzi praticati
10. Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie (articolo24)
L'articolo dispone la proroga fino al 31 dicembre 2003 dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% per le opere di ristrutturazione edilizia.
La Finanziaria 2004 non ha riproposto la proroga del provvedimento, per cui con effetto dal 1° gennaio 2004 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono soggetti al pagamento dell'IVA in misura pari al 20%; contestualmente è stata tuttavia rivista l'entità della detrazione per le ristrutturazioni edilizie stabilita ora nella misura del 41%.
11. Condono edilizio (articolo 32)
Il condono edilizio consente di sanare gli abusi relativi a vecchie e nuove costruzioni, comprese le opere ultimate entro il 31 marzo 2003. Per le vecchie costruzione, il condono dovrà riguardare un periodo non superiore a 5 anni.
Sono esclusi dal condono le sole opere non conformi, realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi Statali e Regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali. Inoltre, l'articolo 4 comma 125 della Finanziaria, ha escluso anche le aree del demanio marittimo, lucuale, fluviale e terreni ad uso civico.
Sono condonabili le opere non conformi agli strumenti urbanistici che siano localizzate fuori di queste aree (ad esempio immobili abusivi realizzati in aree agricole).
Gli importi da versare, riguardanti l'oblazione e gli oneri di concessione, variano in relazione a:
- uso abitativo e non dell'immobile
- conformità urbanistica
- superficie
- numero di abitanti del Comune
- maggiorazione delle Regioni.
11.1. Oblazione
- per gli immobili realizzati in difformità degli strumenti urbanistici l'oblazione sarà pari a 100 euro a metro quadro per anno, per gli immobili residenziali e 150 per gli altri;
- per le opere realizzate in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi agli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della legge, 80 euro a metro quadro per anno, per gli immobili residenziali e 100 per gli altri;
- per le opere di ristrutturazione edilizia realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio l'oblazione sarà pari a 60 euro a metro quadro per anno, per gli immobili residenziali e 80 per gli altri;
- per le opere di restauro e risanamento conservativo realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio realizzate in zone "A" è prevista un'oblazione a forfait pari a 3.500 euro; forfait di 1.700 euro se realizzate nelle altre zone;
- per le opere di manutenzione straordinaria oppure non valutabili in termini di superficie o volume, forfait di 516 euro.
11.2. Oneri di concessione
1) per le nuove costruzioni e gli ampliamenti:
- nei Comuni fino a 10.000 abitanti 38 euro a metro quadro;
- nei Comuni da 10.000 fino a 100.000 abitanti 55 euro a metro quadro;
- nei Comuni da 100.000 fino a 300.000 abitanti 71 euro a metro quadro;
- nei Comuni oltre i 300.000 abitanti 89 euro a metro quadro;
2) per le ristrutturazioni e le modifiche d'uso:
- nei Comuni fino a 10.000 abitanti 18 euro a metro quadro;
- nei Comuni da 10.000 fino a 100.000 abitanti 27 euro a metro quadro;
- nei Comuni da 100.000 fino a 300.000 abitanti 36 euro a metro quadro;
- nei Comuni oltre i 300.000 abitanti 45 euro a metro quadro.
Sugli oneri di concessione, i Comuni potranno decidere di applicare una maggiorazione del 10%.
Le somme andranno versate in tre rate alle seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre 2004.
Alla domanda di sanatoria, da presentarsi entro il 31 marzo 2004, va allegato il versamento della prima rata che dovrà essere pari al 30% dell'intero importo e comunque non inferiore a 1.700 euro per l'oblazione e non inferiore a 500 euro per le somme relative agli oneri.
Entro il 30 settembre 2004 andrà presentata anche la domanda di accatastamento.
Sarà possibile sanare:
- per le nuove costruzioni, gli abusi fino a 750 metri cubi per singola richiesta di sanatoria;
- per gli ampliamenti volumetrici: 750 metri cubi o il 30% della volumetria esistente.
11.3. Opere su aree demaniali
Le opere realizzate su aree demaniali "disponibili" potranno essere sanate mediante il pagamento di indennizzi variabili tra i 5 e i 90 euro al metro quadro per anno.
Vi è la possibilità per il privato, di acquistare il terreno demaniale a valori oscillanti tra i 15 e i 270 euro al metro quadro, in funzione delle categorie di popolazione del Comune (viste in precedenza).
La domanda di sanatoria (e di acquisto), andrà indirizzata all'Agenzia del Demanio entro il 31 marzo 2004 con allegata la ricevuta di versamento dell'indennità dell'occupazione pregressa delle aree per un periodo non superiore a 5 anni.
L'Agenzia, entro il 31 dicembre 2004 dovrà dare risposta circa la disponibilità a cedere l'area ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato.
In caso di cessione dell'area, il prezzo andrà versato in due rate uguali entro il 30 giugno e il 31 dicembre 2005.
Questo condono, rispetto ai precedenti, consente di sanare anche le opere realizzate su aree demaniali "non disponibili" come quelle idriche e marittime. Contemporaneamente prevede l'aumento del 300% dei canoni concessori del demanio marittimo.
Sono previsti fondi per l'abbattimento delle opere abusive (a cura del Genio Militare) e per il ripristino del territorio
Per i fabbricati oggetto di condono edilizio, l'articolo 2 comma 41 della Finanziaria, ha stabilito che l'Ici è dovuta, in ogni caso, con decorrenza 1° gennaio 2003 in base alla rendita catastale attribuita in seguito alla regolarizzazione se la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato è antecedente alla regolarizzazione stessa. Il versamento dell'imposta per tali annualità è a titolo di acconto (salvo conguaglio), da effettuarsi in due rate di uguale importo entro i termini ordinari (30 giugno e 20 dicembre 2004), in misura paria a 2 euro per metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno d'imposta.
12. Concordato preventivo (art.33 modificato dall'art. 2 comma 10 della legge 350/2003).
I titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569,00 di euro e in attività al 31 dicembre 2000, possono definire in via preventiva la base imponibile per il biennio 2003-2004.
Non possono accedervi i soggetti che si sono avvalsi dei regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 o a quello in corso al 1° gennaio 2003.
I contribuenti che vogliono aderirvi, devono presentare comunicazione di adesione in via telematica su apposito modello (in corso di approvazione) predisposto dall'Agenzia delle Entrate; la comunicazione deve essere trasmessa entro il 16 marzo 2004, ed obbliga, pena la decadenza, i contribuenti a dichiarare i seguenti ricavi/compensi e redditi minimi prestabiliti:
1) per il periodo d'imposta 2003:
i ricavi o compensi del 2001 aumentati dell' 8%;
il reddito 2001 aumentato del 7%, con un minimo di 1.000 euro (qualora sia stata all'epoca dichiarata una perdita o un reddito inferiore a questo importo);
2) per il periodo d'imposta 2004:
i ricavi o compensi del 2003 incrementati del 5%. Questa maggiorazione si applica ovviamente sui ricavi o compensi effettivamente dichiarati per il 2003, corrispondenti, come importo minimo, con quanto determinato applicando ai ricavi 2001 l'aumento dell'8%.
il reddito 2003 aumentato del 3,5%, con un minimo di 1.000 euro (qualora sia stata all'epoca dichiarata una perdita o un reddito inferiore a questo importo). Anche tale incremento va applicato al reddito dichiarato per il 2003, quand'anche esso risulti maggiore di quello minimo dovuto per tale anno.
Ai fini del reddito minimo, l'adeguamento è consentito in dichiarazione dei redditi sia per il periodo d'imposta 2003 che per il 2004 senza alcuna sanzione.
Per quanto riguarda invece, la soglia minima dei ricavi/compensi, l'adeguamento potrà avvenire in dichiarazione solo per il 2003, mentre per l'annualità successiva (2004), l'adeguamento è consentito solo se i minimi dovuti possono essere raggiunti con un adeguamento entro il limite del 10% dei ricavi o compensi regolarmente annotati nelle scritture contabili in corso d'anno.
In questo caso è dovuta una sanzione del 5% delle imposte (ritenendo il riferimento all'imposta IRPEF-IRES e IVA) relative alla differenza tra ricavi/compensi concordati e quelli annotati nelle scritture contabili.
Per entrambi i periodi 2003 e 2004 è consentito l'adeguamento in dichiarazione anche ai fini IVA.
L'imposta dovuta sui maggiori ricavi e compensi si determina applicando l'aliquota media, risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzati e il volume d'affari dichiarato; nella determinazione dei maggiori ricavi e compensi va tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggetti al regime speciale (quale quello per i produttori agricoli).
I ricavi da prendere a riferimento come base di calcolo 2001, sono dati dal maggior valore tra quanto dichiarato e quello emerso dall'applicazione degli studi di settore o dai parametri.
Se quanto dichiarato è inferiore rispetto al ricavo congruo, il contribuente è obbligato ad adeguarsi e ad effettuare il versamento delle maggiori imposte (con esclusione di sanzioni e interessi), prima di presentare la comunicazione di adesione.
Nella determinazione dei ricavi 2001 si dovrà tener conto:
- degli atti di accertamento non più impugnabili, anche se definiti mediante accertamento con adesione;
- delle eventuali definizioni agevolate effettuate (sanatorie fiscali: concordato, integrativa semplice ecc.) I contribuenti che regolarizzano l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 (opportunità concessa dalla Finanziaria 2004) utilizzando, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia nella bozza di comunicazione, l'istituto concordatario previsto dall'articolo 7 dalla legge 289/2002 ovvero il condono tombale disciplinato dall'articolo 9 della stessa legge, adeguano i ricavi 2001 alle risultanze dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri, senza obbligo di versamento della differenza d'imposta.
L'imposta sul reddito si determina:
- applicando le aliquote ordinarie fino ad un importo pari al reddito 2001;
- applicando sulla parte eccedente l'aliquota del 23%, ovvero del 33% se il reddito 2001 era superiore a 100.000 euro (adozione delle aliquote previste dalla Riforma fiscale)
- I soggetti IRES applicheranno l'aliquota del 33% sull'intero reddito eccedente il reddito 2001.
L'Imposta sul valore aggiunto e sull'IRAP di applicano secondo le regole ordinarie (seppur alcuni segnali raccolti su organi di informazione fanno pensare ad una correzione di questa impostazione, nel senso più favorevole al contribuente) anche sul maggior volume d'affari dichiarato per gli anni 2003 e 2004.
Il contribuente aderente al concordato preventivo, che non riesce a soddisfare i requisiti previsti, deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi 2004 (essendo ammissibile solo per detta annualità), con decadenza dei benefici, per entrambi i periodi di imposta interessati (2003 e 2004).
Ciò determinerà: l'emissione di un accertamento parziale per il recupero dell'imposta concordata e l'applicazione delle relative sanzioni e interessi.
Nel caso il mancato rispetto del concordato sia dovuto ad "accadimenti straordinari e imprevedibili, debitamente documentati", il contribuente potrà attivarsi richiedendo, in risposta all'atto notificatogli, l'accertamento con adesione. In questo modo l'Ufficio verificherà i fatti e se soddisfacenti, non procederà all'emissione dell'atto di accertamento.
L'adesione al concordato, oltre alla tassazione agevolata, determina anche:
- una limitazione dei poteri di verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria circoscritti agli accertamenti analitici escludendo quelli presuntivi. In ogni caso i periodi d'imposta oggetto di concordato non consentono l'emissione di atti d'accertamento qualora il maggior reddito accertato sia inferiore o pari al 50% di quello dichiarato;
- la sospensione dall'obbligo di emissione dello scontrino e ricevute fiscali (a meno che non sia espressamente richiesto dal cliente a fini non fiscali). Gli obblighi documentali riprendono dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sono stati soddisfatti i requisiti previsti (ed in ogni caso, con riferimento al concordato preventivo, a partire dal 1° gennaio 2005);
- l'esclusione dai contributi previdenziali sulla per la parte eccedente il minimale reddituale (a menoché il contribuente non voglia versarli).
Continua a sussistere l'obbligo di determinazione dell'IVA periodicamente dovuta.
Nel calcolo si dovrà tener conto dell'imposta relativa alle cessioni beni e prestazioni di servizi effettuate nel periodo registrate o soggette a registrazione; esse potranno essere certificare da idonea documentazione quali: fatture emesse, scontrini, ricevute fiscali. Per le due ultime documentazioni solo se espressamente richieste dall'acquirente. I corrispettivi relativi a cessioni, per cui il contribuente si avvale della sospensione dal rilascio della certificazione, dovranno essere, in ogni caso, annotati nell'apposito registro dei corrispettivi e trattandosi di corrispettivi non "certificati" l'annotazione dovrà essere effettuata entro il giorno successivo non festivo a quello in cui l'operazione è stata effettuata.
Per i contribuenti che non aderiscono al concordato, qualora siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio è prevista la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività, ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per un periodo variabile da 15 giorni a 2 mesi. Tali disposizioni non si applicano nei casi in cui i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro.
Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate definirà inoltre le modalità di indicazione separata delle cessioni di beni e prestazione di servizi nei confronti di consumatori finali e soggetti titolari di partita IVA nel modello di dichiarazione IVA; in realtà si tratta di una disposizione che non è figlia del concordato preventivo ma nasce dall'esigenza delle Regioni di accertare la composizione per soggetti d'imposta della quota di imposta sul valore aggiunto che, per effetto del principio di compartecipazione, confluisce nelle proprie casse.
Lo stesso articolo dispone la soppressione della sanzione a carico del consumatore trovato sprovvisto di scontrino o ricevuta fiscale nei pressi dell'esercizio (art.11 comma 6 del Dlgs 471/97); la norma manifesta efficacia per la generalità delle situazioni in cui è coinvolto il consumatore finale e non solo in ipotesi di acquisti di beni e servizi da impresa o professionista che ha aderito al concordato preventivo.
L'imprenditore agricolo individuale, la società semplice agricola e gli enti non commerciali, limitatamente alle attività agricole per cui la tassazione avviene su base catastale per effetto di quanto dispone l'articolo32 del nuovo TUIR non possono aderire al concordato preventivo; è previsto invece a favore degli altri soggetti giuridici che pur esercitando attività agricola entro i limiti di agrarietà soggiacciono a tassazione secondo le regole previste per la determinazione del reddito d'impresa.
Analogamente l'imprenditore agricolo non potrà aderire al concordato preventivo relativamente alle attività per cui sono stati (e/o vengono) adottati regimi di determinazione forfetaria (agriturismo, regimi previsti per gli imprenditori minimi e minori).
Diversa sorte per quelle attività "diverse" esercitate dall'imprenditore, siano esse produttive di reddito d'impresa che di lavoro autonomo, per cui il concordato preventivo può essere invocato (a titolo esemplificativo si segnalano le attività di esercizio di macchine agricole, manutenzione verde pubblico, attività di commercio, etcc…)
Circoscrivendo l'attenzione sulle "attività connesse" previste dal comma 3 dell'articolo 2135 c.c., e disciplinate ora anche in sede tributaria mediante introduzione di appositi regimi forfetari, va segnalata la necessità di valutare le opportunità offerte da entrambi i regimi, quello edito attraverso il concordato preventivo e l'altro stabilito dai nuovi regimi forfetari.
Con la risoluzione 230/e del 23 dicembre 2003 sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare dai contribuenti che intendano aderire al concordato preventivo per il versamento delle somme dovute per l'adeguamento dei ricavi (o compensi), per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001:
- 4725 ai fini Irpef (da esporre nella sezione "Erario" dell'F24)
- 2117 ai fini Irpeg (nella sezione "Erario")
- 3814 ai fini dell'addizionale regionale all'Irpef (nella sezione "Regioni", con indicazione del codice regione)
- 3819 ai fini dell'addizionale comunale all'Irpef (nella sezione "ICI ed altri tributi locali", con indicazione del codice comune 03 per la provincia di Bolzano, 18 per la provincia di Trento, 07 per i comuni della regione Friuli Venezia Giulia, 20 per quelli della Valle d'Aosta, 99 per tutti gli altri).
Per l'adeguamento ai fini IVA, andranno utilizzati i codici tributo già istituiti:
- 6493 ai fini dei parametri
- 6494 ai fini degli studi di settore.
13. Condoni fiscali (articolo 34 modificato dall'articolo 2 commi da 44 a 52 della Finanziaria).
Il decreto legge 269/2003, ha prorogato la scadenza delle sanatorie fiscali previste dalla legge 289/2002, i cui termini erano già stati rinviati al 16 ottobre dal Dl 143/2003, permettendo di accedere alle definizioni anche ai contribuenti che non avevano eseguito i versamenti entro il 25 giugno 2003.
Il nuovo termine per effettuare il primo o unico versamento è ora fissato al prossimo 16 marzo 2004 e riguarda: il concordato (art.7), integrativa semplice (art.8), condono tombale (art.9), omessi o tardivi versamenti (art.9 bis), definizione imposte indirette (art.11), rottamazione cartelle (art.12), regolarizzazione scritture contabili (art. 14), liti potenziali (art.15), le liti pendenti (art.16) ma non lo scudo fiscale (rientro dei capitali all'estero).
Il differimento interessa anche coloro che alla data del 25 giugno 2003 avevano già una o più delle sanatorie fiscali. Sarà infatti possibile, come chiarito dalla Circolare ministeriale 51/03, correggere errori commessi in precedenza o integrare la definizione originaria.
In caso di rateizzazione, il differimento al 16 marzo 2004, non influenza la decorrenza degli interessi; infatti questi continuano a decorrere dalla data del 17 ottobre 2003.
Per le liti fiscali pendenti, previste dall'articolo 16 invece, la decorrenza degli interessi è stabilita dal 17 maggio 2003.
Oltre alla proroga stabilita dal Dl 269/2003 per le "vecchie" sanatorie, l'articolo 2 commi dal 44 al 52 della Finanziaria 2004, ha dettato ulteriori disposizioni e ha incluso tra gli anni definibili, anche quello in corso al 31 dicembre 2002, fissando come termine di versamento sempre il 16 marzo 2004.
Vediamo le varie misure.
13.1. Concordato, integrativa semplice, condono tombale.
Come abbiamo già evidenziato, può essere oggetto di sanatoria anche il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003.
I contribuenti, se nel sanare i periodi d'imposta precedenti hanno utilizzato il condono tombale, devono definire il 2002 utilizzando sempre l'articolo 9; gli è precluso infatti il ricorso al concordato (art.7) o all'integrativa semplice (art.8). Il vincolo riguarda lo stesso comparto impositivo aggetto di sanatoria, per cui nessun problema si pone per chi, ad esempio, ha utilizzato il tombale fino al 2001 solo per le imposte sui redditi e ora intende utilizzare l'integrativa semplice IVA per il 2002.
L'applicazione del condono tombale, obbliga a presentare, a pena di nullità, una dichiarazione che includa tutti i periodi d'imposta condonabili (solo il 2002 se gli anni precedenti sono stati già condonati tramite il "tombale").
Relativamente ai versamenti da effettuarsi entro il 16 marzo 2004, i contribuenti che all'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2004) hanno già effettuato versamenti relativi alle sanatorie di cui agli artt. 7, 8 e 9:
- se i pagamenti hanno raggiunto l'importo che consente la rateizzazione (3.000 euro per le persone fisiche e 6.000 euro per gli altri soggetti) dovranno versare il 10% del dovuto (con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e di 200 euro per gli altri soggetti);
- se invece, i versamenti effettuati sono inferiori a tali soglie, dovranno versare la somma mancante al raggiungimento di tali limiti, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e di 200 euro per gli altri soggetti.
Come era previsto nella norma originaria (legge 289/2002):
- per i contribuenti che non si avvalgono delle sanatorie previste, i termini di accertamento sono prorogati di due anni;
- i contribuenti, che dopo il 31 ottobre 2003 hanno presentato una dichiarazione integrativa (comma 8-bis dell'articolo 2 del Dpr n. 322/1998) possono avvalersi delle sanatorie facendo riferimento ai dati esposti nella dichiarazione originaria, rinunciando così agli effetti favorevoli della dichiarazione integrativa;
- non è possibile la definizione del periodo di imposta 2002, se alla data del 1° gennaio 2004, il contribuente ha ricevuto un processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA o dell'Irap, ovvero un invito al contraddittorio, a menochè non si proceda alla definizione in base agli artt. 15 e 16 della legge 289/2002;
- in caso di avviso di accertamento parziale (articolo 41-bis, Dpr n. 600/1973) ovvero di accertamento IVA (articolo 54, quinto comma, Dpr n. 633/1972) divenuto definitivo alla data di entrata in vigore della Finanziaria, è possibile avvalersi delle sanatorie se il contribuente versa le somme richieste a seguito dell'accertamento (con esclusione di sanzioni e interessi).
13.2. Ritardati e omessi versamenti
La Finanziaria 2004 estende la regolarizzazione degli omessi e ritardati versamenti di imposte e ritenute il cui termine di versamento e scaduto anteriormente al 1° gennaio 2004.
La definizione, si perfeziona mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa (il cui termine verrà fissato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate) e il versamento degli importi dovuti entro il 16 marzo 2004 (ovvero, per i ruoli già emessi, alla scadenza prevista per legge), senza l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 del Dlgs n. 471/1997.
Le somme eccedenti i 3.000 euro per le persone fisiche ovvero i 6.000 euro per gli altri soggetti, possono essere ripartite in 3 rate (i cui termini devono essere stabiliti da apposito provvedimento).
13.3. Condono delle imposte indirette
Possono essere oggetto di definizione agevolata, sempre che al 1° gennaio 2004 non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta:
- gli atti pubblici formati;
- le scritture private autenticate;
- le scritture private registrate fino al 30 settembre 2003;
- le denunce e le dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 2003;
- l'adempimento delle formalità omesse i cui termini sono scaduti al 1° gennaio 2004.
Entro il 16 marzo 2004 il contribuente deve presentare un'apposita istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, dove esporrà i valori che si vogliono sanare, incrementati del 25% rispetto a quanto originariamente dichiarato.
Nel caso di violazioni relative ad agevolazioni, l'istanza deve contenere una dichiarazione di rinuncia dell'agevolazione precedentemente richiesta.
L'Ufficio provvederà successivamente alla liquidazione dei tributi che andranno versati entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.
Anche in questo caso, si applica la proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta, in caso di mancata presentazione dell'istanza o di omesso perfezionamento della definizione.
13.4. Regolarizzazioni delle scritture contabili
Ai contribuenti che si avvalgono delle sanatorie di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 289/2002 è consentito regolarizzare le scritture contabili per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002.
Le variazioni (ovvero le iscrizioni) vanno effettuate nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31/12/2003 (ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data). Le attività e i maggiori valori iscritti, si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003.
Entro il 16 marzo 2004 va effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.
13.5. Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione, atti di contestazione e avvisi di irrogazione
E' possibile la definizione agevolata delle "liti potenziali" relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
Oggetto di definizione sono:
- gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 350/2003 (1° gennaio 2004), è ancora possibile presentare ricorso;
- gli inviti al contraddittorio non ancora definiti al 1° gennaio 2004;
- i pvc per i quali, sempre alla data del 1° gennaio 2004, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio.
Il pagamento delle somme dovute va eseguito entro il 16 marzo 2004.
Se il contribuente, al 1° gennaio 2004, ha già effettuato versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge n. 289/2002, è disposto lo stesso meccanismo già visto per gli articoli 7, 8, 9:
- se i pagamenti hanno raggiunto l'importo che consente la rateizzazione (3.000 euro per le persone fisiche e 6.000 euro per gli altri soggetti) andrà versato il 10% del dovuto (con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e di 200 euro per gli altri soggetti);
- se invece, i versamenti effettuati sono inferiori a tali soglie dovrà essere versata la somma mancante al raggiungimento di tali limiti, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e di 200 euro per gli altri soggetti.
Relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, sono sospesi fino al 18 marzo 2004 i termini per proporre ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, e quelli per perfezionare la definizione in relazione agli inviti al contraddittorio.
13.6 Chiusura delle liti fiscali pendenti
E' possibile chiudere le liti fiscali pendenti alla data del 1 gennaio 2004. Sono pendenti le liti per le quali al 30 ottobre 2003 non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Il versamento delle somme dovute va eseguito entro il prossimo 16 marzo, con possibilità di rateizzare (calcolando sulle rate successive, gli interessi legali dal 17 marzo 2004) in un massimo di 6 rate trimestrali di pari importo o quando l'importo è superiore a 50mila euro, in un massimo di 12 rate trimestrali.
13.7. Sanatorie fiscali e concordato preventivo biennale
Ai fini dell'accesso al concordato preventivo, i contribuenti che regolarizzano l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, non sono tenuti al versamento della differenza d'imposta, relativamente al periodo in corso al 1° gennaio 2001, risultante dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri.
E' prevista l'emanazione di appositi decreti per la rideterminazione delle ulteriori scadenza previste dalle varie sanatorie e quelli per la trasmissione telematica delle relative dichiarazioni.
14. IVA sui rottami (articolo 35)
Con il presente articolo vengono introdotte una serie di modifiche alla disciplina IVA applicabile alla cessione di rottami e di materiali di recupero, sono stati infatti riformulati i commi settimo e ottavo e soppressi i commi nono e decimo dell' art 74 del DPR 633/72.
Dal 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del provvedimento, le cessioni in oggetto diventano operazioni imponibili. A partire dalla stessa data viene inoltre introdotto un regime IVA unico obbligatorio per i produttori, commercianti, raccoglitori, con il quale si prevede l'assolvimento dell'imposta in capo al cessionario soggetto passivo in Italia mediante il meccanismo del reverse-charge ( inversione contabile).
La nuova disciplina IVA interessa tutti coloro che effettuano operazioni relative a cessioni di rottami e di materiali di recupero e sono soggetti passivi in Italia.
Si potranno pertanto avere le seguenti casistiche:
- sia il cedente che il cessionario sono soggetti passivi in Italia: si applica la nuova disciplina IVA,
- il cessionario sarà tenuto al pagamento dell'imposta mediante il meccanismo del reverse-charge;
- il cedente è un privato: l'operazione è esclusa da IVA;
il cessionario è un privato: il cedente dovrà emettere fattura assoggettandola ad IVA con i metodi normali.
Le operazioni interessate dalle modifiche sono elencate al comma 7, nel dettaglio : cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura; cessioni di semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003: ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie; ferro-leghe; prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili; graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio; ed al comma 8, nel dettaglio: cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori,dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996: rame raffinato e leghe di rame, greggio; nichel greggio, anche in lega; alluminio greggio, anche in lega; piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega; zinco greggio, anche in lega; stagno greggio, anche in lega; filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri; filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri; filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri; barre di ottone. Intendendosi per rottami quei beni in assoluto inutilizzabili rispetto alla loro primitiva destinazione, se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione.
Le novità recate dall'art 35 possono essere così sintetizzate:
1) le cessioni dei beni sopraelencati diventano operazioni imponibili;
2) applicazione dell'imposta con il meccanismo del cosiddetto reverse-charge;
3) eliminazione delle differenziazioni legate alle caratteristiche della sede dell'operatore (con o senza sede fissa);
4) eliminazione delle differenziazioni legate all'ammontare del volume d'affari (inferiori od uguali a 77.648,53; comprese tra 77.648,53 e 1.032.913,80; superiori a 1.032.913,80);
5) eliminazione dell'opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari da parte dei raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa con volume d'affari compreso tra 77.648,53 e 1.032.913,80.
14.1. Nuovo regime IVA – meccanismo reverse-charge
La nuova disciplina IVA dei rottami e dei materiali di recupero prevede che le cessioni vengano assoggettate all'IVA con il meccanismo del reverse-charge.
Tale particolare metodo di applicazione dell'imposta prevede la tassazione dell'operazione in capo all'acquirente o cessionario dei beni anziché in capo al cedente o venditore.
In sostanza:
il cedente emette fattura senza addebito dell'imposta specificando sulla stessa quale titolo di non imponibilità "ai sensi art 74 commi 7-8 del dpr 633/72";
il cessionario titolare di partita IVA, deve integrare la fattura ricevuta dal cedente senza addebito d'imposta, con l'indicazione dell'aliquota IVA del 20% e della relativa imposta; deve annotare la fattura così integrata nel registro delle fatture emesse, di cui all'art 23, o in quello dei corrispettivi, di cui all'art 24 dpr 633/72, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; al fine di operare la detrazione dell'imposta relativa a tali acquisti ai sensi dell'art 19 e seguenti del decreto IVA , deve annotare la fattura così integrata anche nel registro degli acquisti di cui all'art 25 del dpr 633/72. In sede di liquidazione del tributo il cessionario diverrà debitore dell'imposta ma grazie alla doppia e contestuale registrazione della fattura nei registri vendite e acquisti si avrà la compensazione dell'imposta a debito con quella a credito, di conseguenza non vi sarà un effettivo versamento di imposta.
Viste le modifiche introdotte dall'art 35 è stato modificato anche l'art 42 del decreto legge 331/93, relativo alla disciplina degli acquisti intracomunitari, che prevedeva la non imponibilità dei beni la cui cessione nel territorio dello stato è effettuata senza pagamento dell'imposta; tali operazioni sono ora imponibili.
Pertanto in caso di cessioni intracomunitarie di rottami e materiali di recupero si avrà la non imponibilità ai sensi dell'art 41 dl 331/93; in caso di acquisti intracomunitari di rottami e materiale di recupero la fattura dovrà essere integrata , a cura del cessionario, con l'aliquota IVA del 20% e la relativa imposta ai sensi art 46 del dl 331/93.
Le esportazioni di rottami e materiali di recupero in paesi extracomunitari continuano ad essere non imponibili in base all'articolo 8 del dpr 633/72, mentre, con la modifica degli articoli 68 e 70 del dpr 633/72, le importazioni diventano ora operazioni imponibili ai fini dell'IVA.
In conseguenza alle modifiche introdotte dall'art 35 è stato modificato anche l'art 19 3 comma , ora tutti i produttori, commercianti, raccoglitori e rivenditori dei beni in argomento, svolgendo attività imponibile ai fini IVA, possono detrarre l'IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi diversi da quelli relativi ai rottami.
15. Dichiarazione di successione (articolo 39)
Attraverso il comma 14 sexies viene modificato l'art. 31 comma 1 del Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante il testo unico concernente l'imposta di successione e donazione; la vigente disciplina prevede che la dichiarazione di successione può essere presentata entro 12 mesi dal decesso del de cuius.
Il nuovo termine si applica sia ai decessi avvenuti successivamente al 25 novembre 2003, ma anche a quelli per cui tale data non erano ancora spirati i sei mesi previsti originariamente per la presentazione.
16. Rivalutazione delle partecipazioni sociali e dei terreni (articolo 39)
L'articolo in esame ha riproposto la norma che consente la rivalutazione delle partecipazioni sociali e quella dei terreni ma non ha riaperto i termini per l'assegnazione e la cessione agevolata di beni e per la trasformazione delle società di capitali o di persone in società semplici.
16.1. Partecipazioni sociali
E' prorogata la norma contenuta nell'articolo 5 della legge 448/2001 (come modificato dal Dl 282/2002), che consente di procedere alla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni di società non quotate, aggiornandolo al 1° gennaio 2003.
L'agevolazione consente di assumere quale costo di acquisto della partecipazione, il valore della frazione del patrimonio netto determinato sulla base del valore effettivo di mercato della società, associazione o ente al 1° gennaio 2003, in modo di ridurre (in caso di cessione), la futura imposta sui capital gain.
La valutazione (perizia giurata), eseguita da un professionista può essere effettuata anche successivamente al 16 marzo 2004 (vale solo per le quote societarie C.M. 47/e del 2002).
L'imposta sostitutiva è pari:
al 4%, se la partecipazione è "qualificata" (percentuale di possesso superiore al 20% per le società di capitali non quotate e al 25% per le società di persone);
al 2%, in caso contrario (non qualificata).
Il versamento, da effettuarsi con modello F24 utilizzando il codice tributo 8051, potrà essere eseguito, a scelta del contribuente: in un'unica soluzione oppure in 2 o in 3 rate annuali con la maggiorazione degli interessi del 3% annuo, alle seguenti scadenze:
16 marzo 2004, (unica soluzione o 1° rata di 2 o 1° rata di 3)
16 marzo 2005, (2° rata di 2 o 2° rata di 3, più interesse del 3% versato unitamente all'imposta)
16 marzo 2006, (3° rata di 3, più interesse del 6% versato unitamente all'imposta).
Se la perizia è predisposta per conto della società nella quale si possiede la partecipazione, la relativa spesa potrà essere portata in deduzione dal reddito d'impresa, in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi.
16.2 Terreni
Anche per la rivalutazione dei terreni, prevista dall'articolo 7 della legge 448/2001 (modificato dal Dl 282/2002), è prevista la proroga al 16 marzo 2004, termine entro il quale effettuare la perizia giurata e il versamento dell'imposta sostitutiva.
La data, alla quale occorre fare riferimento, per l'individuazione del possessore del terreno nel cui interesse è redatta la perizia e che provvederà al versamento dell'imposta sostitutiva è quella del 1° gennaio 2003.
L'imposta sostitutiva è pari al 4% del "valore periziato".
Il versamento, da effettuarsi con il modello F24 utilizzando il codice tributo 8052, potrà essere eseguito, a scelta del contribuente: in un'unica soluzione oppure in 2 o in 3 rate annuali con la maggiorazione degli interessi del 3% annuo, alle seguenti scadenze:
16 marzo 2004, (unica soluzione o 1° rata di 2 o 1° rata di 3)
16 marzo 2005, (2° rata di 2 o 2° rata di 3, più interesse del 3% versato unitamente all'imposta)
16 marzo 2006, (3° rata di 3, più interesse del 6% versato unitamente all'imposta)
Può accedere all'agevolazione, il proprietario che possiede terreni non in regime d'impresa (pertanto ne sono escluse le società di capitali, le Snc, Sas, cooperative).
La rivalutazione può riguardare i terreni edificabili in senso lato, lottizzati o che lo saranno, sui quali sono state eseguite opere per renderli edificabili o saranno eseguite tali opere, ma anche terreni su cui non è stato operato alcun intervento.
La perizia andrà conservata da parte del contribuente (non và depositata) assieme ai versamenti dell'imposta sostitutiva da esibire a richiesta degli Uffici Finanziari.
Non possono beneficiare del provvedimento i fabbricati.
Legge 24 dicembre 2003, n. 350 – Finanziaria 2004
Misure per l'Agricoltura
La Finanziaria 2004 contiene le disposizioni di carattere fiscale necessarie a realizzare il processo di modernizzazione del settore agricolo avviato con il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e proseguito con la legge delega 38/03 con la quale viene delegato il Governo coordinare ed armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni recate dalla "legge di orientamento" .
Le disposizioni di natura fiscale contenute nella Finanziaria 2004 possono essere divise in due gruppi:
- norme di proroga;
- norme a regime.
1. Norme di proroga
Le proroghe riguardano innanzitutto l'Imposta sul valore aggiunto, l'IRAP e l'imposta di registro per l'acquisto di terreni e fondi agricoli da parte di coltivatori diretti; secondo le stime del Ministero dell'Economia e finanze l'insieme di proroghe comportano un minor gettito quantificato attorno agli 800 milioni di euro.
1.1. Irap (articolo 2 )
Anche per il periodo d'imposta 2003 è confermata l'aliquota del 1,9%; si applica al settore agricolo e alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi.
L'aliquota ridotta, compete anche per le operazioni occasionali che non abbiano natura di attività (ad esempio la cessione di un bene strumentale usato o la vendita di quote latte), al contrario, le prestazioni agro-meccaniche occasionali scontano l'aliquota ordinaria del 4,25%.
Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75%.
1.2. Regime speciale IVA (articolo 2)
In attesa dell'attuazione della delega fiscale statale, anche per l'anno 2004 le imprese agricole con volume d'affari superiore a € 20.658,28 (40 milioni delle vecchie lire), potranno applicare il regime speciale continuando a detrarre l'imposta sulla base delle percentuali di compensazione.
Aderendo alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con C. M. n..59/01, secondo cui "la proroga di un regime rappresenta una modifica legislativa tale da giustificare la revoca della scelta fatta a norma dell'art.1 del DPR 442/97" coloro che, convinti dell'entrata in vigore della nuova disciplina, avevano optato per l'applicazione del regime IVA "normale", potranno tornare a quello "speciale" senza attendere la scadenza dei termini previsti per legge. Naturalmente questa scelta obbligherà a procedere alla rettifica delle detrazioni d'imposta prevista dall'art.19bis-2, comma 3 del Dpr 633/72.
E' inoltre rinviata al 1° gennaio 2005 l'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 10 dell'articolo 34 IVA, in base al quale non è consentito separare le attività che rientrano nel regime speciale, svolte all'interno della stessa impresa
1.3. Agevolazione proprietà coltivatrice (articolo 2 )
Sono prorogate fino al prossimo 31 dicembre 2004, le agevolazioni fiscali per l'arrotondamento e la formazione della piccola proprietà contadina.
L'agevolazione consiste nell'applicazione:
- di un'imposta di registro in misura fissa (€129,11), in luogo dell'imposta ordinaria del 15%, o quella dell'8% se l'acquisto è effettuato da imprenditore a agricolo a titolo principale;
- di un'imposta ipotecaria in misura fissa (€ 129,11), in luogo di quella ordinaria pari al 2%;
- di un'imposta catastale del 1%.
1.4. Gasolio per le serre (articolo 2)
Anche per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa, indipendentemente dalle colture praticate (fiori, ortaggi, frutta, etcc.)
1.5. Tutela e salvaguardia dei boschi (articolo 2)
E' prorogata anche per il 2004 l'agevolazione del 36% prevista dall'articolo 9 comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 relativa agli interventi a difesa del territorio e del suolo dai rischi ambientali.
Per gli interventi a tutela e salvaguardia dei boschi, valgono tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'analoga detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia. In questo caso, però, il contribuente è libero di ripartire la detrazione in 5 o 10 rate.
2. Norme a regime per attività connesse
Le disposizioni contenute nella Finanziaria 2004 sono orientate sia a modificare l'articolo 29 del TUIR riguardo alle attività agricole che rientrano nel reddito agrario che a introdurre gli articoli 78-bis (TUIR) e 34-bis (IVA) per le altre attività agricole.
Esse realizzano sotto il profilo fiscale il processo di modernizzazione del settore agricolo avviato con la modifica dell'articolo 2135 del codice civile ad opera dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le attività maggiormente interessate da questa evoluzione giuridica sono le c.d. "attività connesse".
Le attività connesse e il codice civile
Si tratta delle attività esercitate dallo stesso imprenditore e dirette alla "manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge"
Tutti coloro che si sono proposti per un'analisi approfondita sulla nuova figura dell'imprenditore agricolo hanno evidenziato, ed accolto, con favore l'accantonamento del criterio della "normalità" proprio del codice del 1942, a favore di quello della "prevalenza" più aderente ad una visione più dinamica proposta dal D. Lgs 228/01 di orientamento e, appunto, modernizzazione del settore agricolo.
Taluni vi hanno letto l'abbandono di quel legame con il terreno che è stato in questi sessanta anni il leitmotiv dell'esercizio di attività agricola; prevalenza, perciò, vista come opportunità proposta all'imprenditore agricolo non solo in termini di integrazione ma anche come attività a se stante rispetto a quella agricola.
Si è, in buona sostanza, immaginata una prevalenza fagocitatrice anche di quel concetto di connessione che invece continua a rappresentare il punto cardine di un'agricoltura, si proiettata verso nuovi, interessanti e stimolanti orizzonti, ma sempre legata alle attività agricole tradizionali quali la coltivazione del fondo, l'allevamento di animali, la silvicoltura.
Dire che l'attività connessa è tale in quanto in essa sono presenti i due requisiti classici: oggettivo e soggettivo, rappresentati rispettivamente dai termini "uniaziendalità" e "unisoggettività" in cui il primo dice che in seno alla stessa azienda deve essere svolta un'attività principale (in questo caso quella di coltivazione, allevamento, silvicoltura) e il secondo che l'attività connessa deve essere svolta dallo stesso soggetto (imprenditore agricolo) che esercita anche l'attività principale, equivale ad affermare che l'attività (o le attività) connessa è strettamente congiunta, intimamente unita, interdipendente all'attività principale.
Mancando queste caratteristiche l'attività connessa perde la sua collocazione naturale e assume, a tutti gli effetti, connotazione di attività commerciale.
Per concludere si può affermare che le attività connesse sono "serventi", cioè devono servire allo sviluppo dell'attività agricola principale o nel momento della produzione o nel momento dell'esercizio o nel momento dell'utilizzazione dei prodotti, al fine di integrare il reddito dell'attività agricola principale.
Ancora sulla prevalenza
Le considerazioni attorno alla definizione giuridica delle attività connesse sono propedeutiche a meglio comprendere la portata delle disposizioni a carattere fiscale contenute nell'articolo 2, commi 6 e 7 della Legge 350/03 e gli effetti in termini applicativi da esse prodotti
A questo riguardo risulta utile soffermarsi ancora sul criterio di prevalenza per due ordini di motivi: il primo per sottolineare un aspetto che ai più potrebbe essere sfuggito e che riguarda la formulazione letterale del terzo comma dell'articolo 2135.
In effetti il legislatore ordinario non ha inteso applicare il parametro della prevalenza a tutte le attività connesse, ma anzi, per talune di queste espressamente ha precisato che esse si intendono "comunque" connesse all'attività agricola principale; si tratta delle attività di "valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge". Fra queste va annoverata l'attività di agriturismo che, in forza del rimando che fa il codice a specifiche leggi, è soggetta alla condizione di sussidiarietà ed accessorialità per effetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge quadro 730/85. Altre attività che possono annoverasi fra quelle esplicitate dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2135 c.c. per cui non risultano esservi disposizioni di legge cui fare rimando, possono considerarsi connesse pur se viene meno il rispetto del criterio di prevalenza.
Altro motivo di interesse legato al criterio di prevalenza attiene la sua interpretazione; che cosa cioè esso significa e come va applicato. Qui la chiarezza non la fa ancora da padrona, e l'auspicio è perché l'Amministrazione finanziaria ne chiarisca in modo definitivo i connotati, diversamente il rischio è legato ad una sua non corretta applicazione in seno alla disciplina fiscale con conseguenze facilmente immaginabili, soprattutto in tema di contenzioso.
In verità l'Agenzia delle entrate sul punto si è già espressa con la circolare 44/E del 14 maggio 2002, affermando che (paragrafo 3.3) "Per verificare tale condizione sarà necessario procedere ad un confronto in termini quantitativi fra i prodotti ottenuti dall'attività agricola principale ed i prodotti acquistati da terzi, confronto che potrà effettuarsi solo se riguarda beni appartenenti allo stesso comparto agronomico e della stessa specie."
La posizione dell'Agenzia non è condivisibile e questo per le seguenti ragioni:
- Non è aderente alla filosofia che ha ispirato il legislatore civilistico tesa a "modernizzare" la figura dell'imprenditore agricolo, relegata fino ad allora ad una posizione di retroguardia rispetto all'imprenditore commerciale;
- Si rifà ad un criterio comparativo improprio in quanto adottato per la soluzione di un caso specifico e non per la generalità delle situazioni che vivono all'interno del settore agricolo. La Risoluzione ministeriale 9/1330 del 16 febbraio 1981 cui l'estensore della circolare si ispira si esprime infatti a proposito della produzione di uova;
- Nasce in assenza di una specifica disciplina tributaria che ha visto la luce solo con la Finanziaria 2004 e per questo, allora, carente delle determinazioni assunte dal legislatore fiscale.
Tale posizione poi soffre di un indirizzo contrario, o per meglio dire di un orientamento più articolato, espresso chiaramente dallo stesso codice civile all'articolo 2513 novellato per effetto della riforma del diritto societario: In esso vengono individuati i criteri per definire le condizioni di prevalenza nelle società cooperative, allo scopo di stabilire se sussistono i presupposti per considerare o meno la stessa cooperativa a mutualità prevalente.
Per le cooperative agricole la prevalenza va valutata secondo parametri di quantità ovvero sulla base del valore dei prodotti conferiti dai soci che in entrambi casi devono essere superiori al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti; criteri che mancano di una gerarchia ma che invece sono alternativi fra di loro.
L'adozione dei due parametri, privilegiando il primo sul secondo per ragioni di semplicità, rappresenterebbe la soluzione più corretta per rispondere adeguatamente alla sollecitazione normativa.
2.1. Attività connesse a tassazione catastale (articolo 2).
Viene modificato l'articolo 29, comma 2, lettera c) del DPR 917/86. Il nuovo testo considera agricole le attività connesse di produzione di beni di cui al comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile quali quelle di: manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo e delle altre attività principali.
La disciplina fiscale riconosce tuttavia la tassazione su base catastale ai soli prodotti individuati con apposito decreto emanato ogni due anni dal Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro per le politiche agricole e forestali. I prodotti che non trovano collocazione nell'apposito decreto (ora all'esame dal Ministero dell'economia e finanze), pur se riferite ad attività connesse, producono reddito d'impresa, la cui tassazione, sottostà, in via naturale, all'applicazione di regimi forfetari.
2.2. Attività connesse di produzioni di beni e regime forfetario (articolo 2)
Per i prodotti ottenuti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti provenienti dallo svolgimento di attività agricole connesse di cui al comma 3 dell'articolo 2135 c.c. ed ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, ma non presenti nell'elenco emanato ogni due anni dal Ministero delle Finanze, il reddito sarà determinato applicando un coefficiente di redditività pari al 15% sull'ammontare dei corrispettivi delle operazioni IVA (registrate o soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto); tale disposizione non si applica ai soggetti IRES di cui all'articolo 73 (già 87), comma 1, lettere a),b), d) del TUIR ed alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
Il regime di determinazione forfetaria del reddito rappresenta un regime "naturale" , con diritto per il contribuente di rinunciarvi, mediante apposita opzione, vincolante fino a revoca e per almeno un triennio; la rinuncia del regime naturale produce effetti anche ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto.
2.3. Attività connesse di fornitura di servizi e regime forfetario (articolo 2)
Il terzo comma del nuovo articolo 2135 c.c.. stabilisce che sono considerate attività agricole per connessione le attività dirette alla fornitura di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola principale. Per queste attività connesse il reddito è determinato applicando un coefficiente di redditività pari al 25% sull'ammontare dei corrispettivi delle operazioni IVA (registrate o soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto); si tratta di un regime analogo a quello previsto per l'attività di agriturismo con la differenza, non trascurabile, che in questo caso il coefficiente di redditività va calcolato sull'ammontare dei corrispettivi delle operazioni IVA, dove dall'altra parte esso deve essere applicato all'ammontare dei ricavi rinvenienti dall'attività di agriturismo
Anche in questo caso la disposizione non si applica ai soggetti IRES di cui all'articolo 73 (già 87), comma 1, lettere a),b), d) del TUIR ed alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
Il regime di determinazione forfetaria del reddito rappresenta un regime "naturale" , con diritto per il contribuente di rinunciarvi, mediante apposita opzione, vincolante fino a revoca e per almeno un triennio; la rinuncia del regime naturale produce effetti anche ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto.
2.4. Attività agricole connesse e redditi diversi (articolo 2)
All'articolo 85 (ora articolo 71) del DPR 917/86, rubricato "Redditi diversi" è aggiunto il comma 2 bis, attraverso il quale viene affermato che i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente ma in maniera occasionale, previsti dall'articolo 81 lettera i) del TUIR (ad esempio: la spalatura neve ecc.), svolte da soggetti dediti alle attività agricole, sono determinati applicando le stesse percentuali di redditività previste per la determinazione del reddito in seno alle attività di produzione di beni e di fornitura di servizi rientranti fra le attività connesse disciplinate dal comma 3 dell'articolo 2135 c.c.; i coefficienti di redditività sono pertanto stabiliti nella misura, rispettivamente, del 15% (fornitura di servizi) e del 25% (produzione di beni) dell'ammontare dei corrispettivi percepiti.
A differenza del regime "naturale" previsto per le attività diverse, per cui il contribuente può esercitare il diritto alla rinuncia, in questo caso la determinazione forfetaria del reddito diverso non è derogabile ma assume connotazione di "regime blindato".
2.5. Attività connesse e regime forfetario IVA (articolo 2)
Il regime speciale disciplinato dall'articolo 34 IVA, si applica esclusivamente alle cessioni di beni elencati, in modo tassativo, nella tabella A), parte I, allegata al predetto Dpr 633/72.
Tale regime si applica indipendentemente dal regime di determinazione dell'imposta sul reddito adottato; ciò vale anche nel caso di esercizio di attività agricole connesse per cui, ai fini reddituali, il regime proposto è quello forfetario. In altre parole, qualora un prodotto agricolo "trasformato" non venga ricompreso nell'emanando decreto interministeriale fra quelli per cui la tassazione avviene su base catastale, mentre è annoverato fra quelli cui si applica il regime speciale IVA, esso dovrà essere trattato distintamente dalle due discipline: ai fini IRPEF la sua cessione determinerà un reddito d'impresa (mediante applicazione dell'indice di redditività del 15%), ai fini IVA mantenendo l'adozione del regime speciale e la conseguente applicazione delle percentuali di compensazione.
Per quei prodotti che provengono dall'esercizio di attività agricole connesse, e non rientrano fra quelli elencati nella tabella A) parte I, allegata al Dpr 633/72 ora è prevista la possibilità di adottare un nuovo regime forfetario, proposto dal novellato articolo 34bis e rubricato "Attività agricole connesse".
In tal modo, ai fini IVA, per le attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi (previste dal terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile), rientranti nella determinazione forfetaria del reddito (15% o 25%), l'imposta da versare è determinata nella misura del 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.
A differenza del regime previsto ai fini dell'imposta sul reddito, per cui è prevista l'esclusione da parte di alcuni soggetti giuridici, in questo caso il regime forfetario IVA è appannaggio di tutti i soggetti indipendetemente dalla loro natura giuridica; il contribuente ha facoltà di non avvalersi di tale disposizione e di optare per la determinazione dell'imposta nei modi ordinari.
Questo regime, a partire dal 1° gennaio 2004, diventa il regime "naturale" per le attività agricole connesse; in conseguenza di ciò bisogna considerare che per tali attività fino allo scorso 31 dicembre 2003 era vigente il regime di determinazione ordinaria dell'imposta, con la conseguenza che, in assenza di opzione, sempre con effetto dal 1° gennaio 2004 si deve automaticamente applicare il regime forfetario così come viene ora disciplinato.
In tale ipotesi va valutata con attenzione la situazione che potrebbe portare all'applicazione dell'articolo 19bis-2, comma 3 IVA che prevede come, in caso di mutamento di regime di detrazione, debba essere effettuata rettifica della detrazione in relazione ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati (al 31 dicembre 2003) e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.
2.6. Cooperative agricole (articolo 2)
In sede di approvazione della Finanziaria 2004 è stato inserito un maxi emendamento recante numerose disposizioni a carattere fiscale; fra queste l'estensione dei regimi fiscali previsti per le attività connesse disciplinate dall'articolo 2135 c.c. anche alle cooperative agricole.
Il testo proposto ed approvato tuttavia diverge sostanzialmente rispetto all'articolato destinato a disciplinare le attività commesse degli altri soggetti giuridici, offrendo motivi di critica per la evidente dissonanza e sperequazione che esso produce a confronto con gli atri regimi.
L'articolo 2, comma 8, della legge 350/03, apporta sostanziali modifiche all'articolo 10 del Dpr 29 settembre 1973, n. 601 in tema di agevolazioni fiscali per le cooperative agricole.
A decorrere dal 1° gennaio 2004, risultano esenti dall'IRES i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e zootecnici conferiti prevalentemente dai soci.
I prodotti conferiti dai soci non devono rispettare i limiti della potenzialità dei loro terreni. In tal modo anche se il socio non dispone di terreno sufficiente (ad esempio allevamenti eccedentari), non pregiudica l'esenzione in capo alla cooperativa. Naturalmente, se il socio acquista beni da terzi e li conferisce in cooperativa, realizza un'operazione commerciale che non rientra nel reddito agrario.
Nessun riferimento viene più fatto all'articolo 29, comma 2, lettera c) del TUIR, come era in precedenza e come oggi è previsto nei confronti degli altri soggetti, così che qualsiasi reddito prodotto attraverso l'esercizio delle attività sopra elencate è esente da imposta alla, sola, condizione che i prodotti utilizzati provengano prevalentemente dai soci.
In tal senso la cooperativa agricola non deve attendere neanche l'emanazione del decreto interministeriale con l'elencazione dei prodotti agricoli, in quanto qualsiasi prodotto che ha origine agricole e zootecniche, seppur trasformato, manipolato, etcc.. genera un reddito non tassabile.
In ultimo merita attenzione l'abrogazione del secondo comma dello stesso articolo 10 del Dpr 601/73, per cui in presenza di attività eccedenti il reddito agrario l'esenzione veniva rapportata alla parte di reddito corrispondente al reddito agrario dei terreni dei soci.
Ora che il riferimento all'articolo 29 TUIR è venuto meno, si attendono chiarimenti a riguardo il regime di tassazione cui deve sottostare la cooperativa nel caso venga meno la prevalenza dei prodotti dei soci rispetto ai prodotti di terzi, precisando peraltro che ad essa non è applicabile alcuno dei regimi esaminati in questo lavoro, visto che per espressa previsione normativa i regimi di determinazione forfetaria ai fini delle imposte sui reddito non trovano impiego per l'appunto nei confronti delle cooperative.
3. Altre norme a regime
3.1. Produzioni in serra (articolo 2 )
L'articolo 29 (ora 32), comma 2, lettera b, del TUIR riconosce natura agricola all'attività di produzione di vegetali a condizione che la superficie produttiva non ecceda il doppio di quella del terreno sul quale la produzione stessa insiste; quelle che superano il doppio della superficie del terreno su cui la produzione insiste, generano invece reddito d'impresa per la parte eccedente.
Tale determinazione è risultata particolarmente complicata per la difficoltà di imputare correttamente i costi ed i ricavi relativi alla produzione risultante sulla parte di terreno eccedente.
La nuova disposizione, per ovviare a queste difficoltà, introduce un sistema forfetario, in ragione del quale il reddito eccedente non si determina seguendo le regole ordinarie, ma in percentuale sul reddito agrario, calcolato in proporzione alla superficie eccedente utilizzata.
In altri termini: il suo ammontare sarà pari al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste, in proporzione alla superficie eccedente.
La problematica riguarda generalmente le produzioni in serra realizzate su più ripiani (ad esempio i funghi).
Se supponiamo che la superficie su cui la produzione insiste è di 1000 mq, con un reddito agrario di 200 euro e che la superficie totale di produzione è di 5000 mq, avremo che il reddito d'impresa sarà:
5000 – (2 x 1000)
-------------------------------- x 200 = 600 euro
1000
Per semplificare, ragionando per ripiani: il reddito d'impresa sarà pari al reddito agrario della superficie del terreno su cui la produzione insiste, moltiplicato per il numero di ripiani (di produzione) eccedenti i primi due.
3.2. IVA su elettricità e gas ( articolo 2)
La fornitura di energia elettrica e di gas alle imprese agricole è soggetta ad aliquota IVA del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Lo stabilisce l'articolo 2, comma 40 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), che interviene a sostituire l'intero contenuto del numero 103) della parte III della Tabella A, allega al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento.
Recita il testo vigente: "103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; ……..".
Si tratta di una disposizione, fortemente sostenuta dalla Confederazione Italiana Agricoltori, che consente alle imprese agricole una significativa riduzione dei costi di produzione, in particolare a favore di quelle imprese che per indirizzo produttivo e organizzazione aziendale ricorrono sistematicamente all'utilizzo di energia elettrica e di gas.
Detto che possono beneficiare di questo provvedimento le imprese agricole, va individuato il suo ambito oggettivo, vale a dire quali possono essere le attività per cui l'impresa stessa può richiedere la riduzione dell'aliquota IVA dal 20 al 10% sulla fornitura sia di energia elettrica che di gas.
Ebbene, atteso che l'intervento de quo opera all'interno della disciplina IVA, risulta corretto richiamare in primis il contenuto degli articoli 34 (Regime speciale per i produttori agricoli) e, nuovo, 34-bis (Attività agricole connesse) del D.P.R. 633/72 per l'individuazione del requisito soggettivo e delle attività che caratterizzano l'impresa agricola; in essi non troviamo elencate in modo dettagliato le attività agricole, ma invece un esplicito richiamo all'articolo 2135 del codice civile, anch'esso sostanzialmente riformato con l'articolo 1 del Decreto legislativo 228/01.
Da questa breve analisi legislativa ed avendo a riferimento il tenore letterale della norma novellata, si può concludere che il legislatore ha inteso attribuire alla definizione civilistica il compito di individuare, unitamente al contesto soggettivo, l'ambito oggettivo di applicazione della riduzione al 10% dell'aliquota IVA sulla fornitura dei beni più volte richiamati.
Si tratta delle attività tradizionali di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali e delle meno tradizionali (almeno in parte) attività connesse, di produzioni di beni e prestazioni di servizi; queste ultime, che ricordo essere attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del (proprio) fondo o del bosco o dall'allevamento di animali (nel caso di produzione) e attività dirette alla fornitura di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata (nel caso di prestazioni), si considerano agricole "per connessione" in quanto "asservite" alle attività agricole tradizionali ed a queste funzionali per la loro crescita e sviluppo.
Sussistendo questo legame, le attività connesse, al pari di quelle tradizionali, si ritiene possano scontare l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta; da ciò ne consegue, ed a titolo puramente esemplificativo, che potrà essere richiesta l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta per la fornitura di energia elettrica e gas da utilizzare per l'attività di agriturismo, di trasformazione di prodotti propri, anche unitamente a prodotti acquistati da terzi, di conservazione, etc.., oltre che, come già precisato, per l'esercizio di attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento di animali (in quest'ultimo caso indipendentemente dal fatto che il numero dei capi sia o meno eccedente la potenzialità del fondo).
Per beneficiare della riduzione di aliquota IVA le imprese agricole, e non può essere altrimenti, dovranno produrre apposita richiesta scritta alle imprese erogatrici (vedi Enel) per sostanziare il proprio diritto; diversamente tale diritto non può essere invocato.
In merito vi è un precedente significativo ed oltremodo utile, rappresentato dalla circolare del Ministero delle finanze 19 marzo 1985, n. 26, emanata a commento del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, in Legge 17 febbraio 1985, n. 17; in particolare a proposito dell'applicazione dell'aliquota IVA del 9 per cento sulle "cessioni e le importazioni di energia elettrica e gas per uso domestico e per uso delle imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili" il Ministero ebbe a precisare che "ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, le imprese utilizzatrici che ne hanno titolo debbono inviare alle imprese erogatrici apposita richiesta scritta, valida fino a revoca, contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge e che l'energia elettrica o il gas saranno utilizzati nell'esercizio dell'impresa estrattiva o manifatturiera".
Il beneficio legato all'esercizio di attività agricole è appannaggio di tutte le imprese agricole, indipendentemente dal regime fiscale adottato (regime speciale IVA o regime di determinazione ordinaria dell'imposta) e dalla propria natura giuridica (ditte individuali, società semplici, società di persone, società di capitali, etc…); ad esse è richiesto, unitamente alle altre condizioni prima richiamate, il possesso del numero di partita IVA, non invece, si ritiene, l'iscrizione al Registro delle imprese.
4. Altre misure fiscali
4.1. Clausola di salvaguardia (articolo 2)
E' prorogata anche per l'anno d'imposta 2004 la cosiddetta "clausola di salvaguardia".
Il meccanismo (vista la complessità del sistema), serve ad evitare effetti indesiderati nell'applicazione della no-tax area: nessun contribuente, a parità di condizioni (di reddito, carichi famigliari, ecc.) dovrà pagare più di quanto pagava con il "vecchio sistema".
Se ciò dovesse verificarsi, il contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, potrà determinare l'imposta applicando le disposizioni del Testo Unico in vigore al 31 dicembre 2002.
In alcuni casi (incerti), si dovrà fare il raffronto tra il risultato ottenuto applicando le nuove modalità di calcolo e le vecchie.
La "clausola", non riguarderà quelle tipologie di redditi la cui modalità di tassazione non è influenzata dal nuovo sistema delle deduzioni e detrazioni, ad esempio: redditi a tassazione separata, a ritenuta alla fonte, ad imposta sostitutiva ecc.
4.2. Proroga delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie (articolo 2)
E' prorogata per tutto il 2004 l'agevolazione sui lavori di ristrutturazione edilizia.
Dal 1° gennaio 2004 la percentuale passa dal 36 al 41% con limite massimo di 60.000 euro (116.176.200 lire).
Si ricorda che il limite massimo di spesa su cui applicare la detrazione è variato in questi anni: fino al 31 dicembre 2003 esso è stato determinato in 48.000 euro (lire 92.940.960) mentre fino al 31 dicembre 2002 in 77.478 euro (150 milioni di lire).
A questo proposito si dovrà distinguere tra lavori iniziati dopo il 31/12/2002 e quelli iniziati precedentemente (dal 1/1/1998 al 31/12/2002)e fra questi ed i lavori iniziati a partire dal 1° gennaio 2004 per cui si rendono applicabili esclusivamente le nuove regole.
Dal 2003 il bonus fiscale utilizzabile, nel caso di lavori che siano prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti, potrà essere, al massimo, pari alla quota non precedentemente detratta.
Se ad esempio i lavori di ristrutturazione si sono avviati nel 2002 e nello stesso anno sono state sostenute spese per 50.000 euro, il contribuente avrà avuto modo di operare la detrazione del 36% sull'intero ammontare, stante la sua entità inferiore al limite previsto per quello stesso periodo; se nell'anno successivo per lo stesso intervento, il contribuente ha sostenuto ulteriori spese, di queste non ha potuto beneficiare perché eccedenti il limite di spesa previsto dalla norma per l'anno 2003; se poi ancora, sempre per lo stesso intervento, il contribuente si troverà ha sostenere ulteriori spese nel corso dell'anno 2004, su di queste, fino a complemento 60.000 euro (limite massimo di spesa previsto per il 2004) potrà determinare l'entità della detrazione (recuperabile in 10 anni) applicando sull'ammontare della stessa (e fino ad un massimo di 10.000 euro) la nuova percentuale del 41%.
Ancora: detto che per le spese sostenute dal 2004, la detrazione può essere "spalmata" esclusivamente su 10 anni, si deroga a questo principio nei casi in cui il contribuente che effettua l'intervento ha un'età non inferiore a 75 anni (in questo caso potrà ripartire la detrazione in 5 rate) ovvero 80 anni (nel qual caso la ripartizione potrà essere su 3 rate)
Schema riassuntivo della detrazione
Periodo d'imposta 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
% di detrazione 41% 41% 36% 36% 36% 36% 41%
Limiti (euro) 77.468,53 77.468,53 77.468,53 77.468,53 77.468,53 48.000 60.000
Numero rate 5 o 10 5 o 10 5 o 10 5 o 10 10 10 o 5-3* 10 o 5-3*
4.3. Ristrutturazione edilizie per le imprese (articolo 2)
Ulteriore proroga di un anno, della possibilità di usufruire della detrazione a condizione che l'impresa edile esegua entro il 31/12/2004 i lavori di restauro o ristrutturazione previsti dalle lettere c) e d) dell'art. 31 della legge n.457/78 (sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria), su un intero edificio provvedendo poi alla sua cessione entro il 30/06/2005.
In tal caso, gli acquirenti potranno beneficiare di una detrazione, che per il 2004 è elevata dal 36 al 41%, sul 25% del costo dell'immobile risultante dall'atto pubblico di vendita o di assegnazione, con il limite per il 2004 di 60.000 euro per ogni comproprietario e per unità immobiliare (per il 2003 il limite era di 48.000 euro).
4.4. Indetraibilità dell'IVA sui veicoli (articolo 2)
Prorogate fino al 31 dicembre 2004, le limitazioni sulla detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di ciclomotori, motocicli, autovetture (quelle per il trasporto di persone con un massimo di 9 posti compreso il conducente) e autoveicoli (quelli per il trasporto promiscuo di persone e cose con un massimo di 9 posti compreso il conducente, con massa a pieno carico non superiore di 35 quintali o 45 se a trazione elettrica o batteria) di cui alla lettera c) dell'articolo 19 bis 1 del DPR 633/72.
L'IVA relativa all'acquisto, importazione ecc. di tali veicoli (tranne che non rappresentino l'oggetto dell'attività dell'impresa), è detraibile nel limite del 10%, ovvero del 50% se non a combustione interna.
4.5. Sospensione degli aumenti delle addizionali Irpef e delle aliquote Irap (articolo 2)
E' prorogata a tutto il 2004 la sospensione già prevista dalla Finanziaria 2003, per cui sono congelati gli aumenti relativi alle aliquote delle addizionali Irpef comunali e regionali e dell'Irap, deliberati successivamente al 29 settembre 2002.
4.6. Rivalutazione dei beni d'impresa (articolo 2)
La norma, contiene la riapertura dei termini per poter eseguire la rivalutazione dei beni d'impresa, come già previsto (in origine) dalla legge 342/2000 (artt. 10 - 16), risultanti dal bilancio chiuso entro il 31/12/2002.
Possono avvalersi di tale provvedimento:
Imprese individuali, Snc, Sas (anche in contabilità semplificata)
Spa, Sapa, Srl, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti in Italia;
Enti pubblici e privati residenti in Italia
Società ed enti non residenti in Italia
Persone fisiche non residenti in Italia che vi esercitino attività commerciali mediante stabili organizzazioni.
I soggetti che determinano il reddito in maniera forfetaria, non possono avvalersi di questo provvedimento.
4.6.1. I beni interessati.
I beni rivalutabili sono solo quelli presenti nel bilancio chiuso entro il 31/12/2002. Per le imprese in contabilità semplificata, essi sono rappresentati dai beni acquistati entro il 31/12/2002 risultanti dal registro dei beni ammortizzabili o IVA acquisti (sostitutivo del registro dei beni ammortizzabili); si tratta delle:
Immobilizzazioni materiali: sia ammortizzabili che non, esclusi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;
immobilizzazioni immateriali: solo per i beni immateriali giuridicamente tutelati ( licenze, marchi, brevetti ecc.);
partecipazioni in società controllate o collegate.
4.6.2. Limiti nella rivalutazione.
La rivalutazione non può riguardare il singolo bene ma tutti i beni appartenenti alla stessa "categoria omogenea". Non deve essere necessariamente fatta per tutte le categorie, infatti è possibile scegliere per quale categoria omogenea effettuarla. Per l'individuazione delle categorie omogenee si può far riferimento allo schema sotto riportato:
beni materiali ammortizzabili, (con esclusione dei beni immobili e mobili registrati): vanno raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento (in base ai criteri adottati per le tabelle di ammortamento);
beni immobili, devono essere suddivisi in: aree fabbricabili, aree non fabbricabili, fabbricati strumentali, fabbricati strumentali per destinazione, fabbricati strumentali per natura. Vi sono compresi oltre a quelli dei gruppi catastali A, B, C, anche le costruzioni indicate nelle tabelle d'ammortamento;
Impianti e macchinari infissi al suolo, che andranno suddivisi per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento (es. silos);
beni immateriali: possono essere valutati distintamente per ciascun bene;
beni mobili registrati, andranno distinti in: veicoli, aeromobili, navi;
azioni, vanno raggruppate in categorie in base alla natura e al valore. Si considerano aventi la stessa natura le azioni emesse dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche.
I beni strumentali di costo fino a 1 milione devono essere ricompresi nelle diverse categorie omogenee e non costituiscono una categoria a parte.
All'interno della stessa categoria omogenea, l'obbligo di rivalutazione riguarda solo i beni che hanno un valore effettivo superiore a quello contabile. La mancata rivalutazione di un bene appartenente ad una categoria omogenea non pregiudica tutta l'operazione, ma risulterà irregolare solo quella relativa alla specifica categoria omogenea.
Possono essere esclusi dalla rivalutazione i beni a deducibilità limitata come ad esempio : le autovetture, i cellulari ecc. e quelli ad uso promiscuo.
Anche i beni completamente ammortizzati possono essere rivalutati nel limite del valore di mercato e dell'effettiva possibilità di utilizzazione e della capacità produttiva. Ciò non è possibile per i beni utilizzati in leasing.
Il valore della rivalutazione attribuibile ai beni deve essere determinato secondo uno dei seguenti criteri:
economico: il valore non può superare quello effettivamente attribuibile al bene con riferimento alla sua consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità di utilizzazione economica nell'impresa;
di mercato: il valore non può superare il valore corrente e le quotazioni nei mercati regolamentati.
Il saldo di rivalutazione è pari alla differenza tra: il limite massimo ed il costo storico al netto del fondo di ammortamento, di conseguenza, il limite massimo rappresenta il nuovo valore netto contabile del bene dopo aver effettuato la rivalutazione.
Ai fini del rispetto del limite massimo rivalutabile, i valori iscritti in bilancio o in inventario, per ogni singolo bene rilevano al netto delle quote di ammortamento dedotte a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene stesso, compresa la quota imputabile all'esercizio nel quale la rivalutazione stessa viene effettuata.
limite massimo rivalutabile = val.di mercato – val.contabile netto + quota amm.anno 2003
4.6.3. Modalità di rivalutazione
La rivalutazione può essere eseguita a scelta, seguendo tre diverse metodologie:
rivalutazione del solo costo storico, comportata l'allungamento del piano d'ammortamento del bene e maggiore sarà il plafond su cui determinare la percentuale del 5% per le spese di manutenzione
rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento, consente l'invarianza sia della durata che del coefficiente di ammortamento. Oltre all'incremento del plafond su cui calcolare la percentuale per le spese di manutenzioni, consente un incremento delle quote di ammortamento in maniera superiore rispetto al metodo precedente.
rivalutazione del solo fondo di ammortamento. Con tale metodo si ottiene un accrescimento del valore netto contabile senza variare il valore storico, che determina un allungamento del piano d'ammortamento. Questo metodo risulta meno vantaggioso rispetto ai due precedenti perché il plafond su cui calcolare la percentuale per le spese di manutenzione rimane invariato, come invariato sarà l'importo delle nuove quote di ammortamento che si sono prodotte dalla rivalutazione. Questo tipo di rivalutazione può essere utilizzata per eliminare l'applicazione di coefficienti di ammortamento (es.anticipati ecc.) eccedenti rispetto a quelli tabellari, che non avevano ragioni tecnico-economiche ma meramente fiscali.
4.6.4. Adempimenti
Gli amministratori e il collegio dei sindaci hanno la responsabilità di attestare la correttezza dei criteri di rivalutazione adottati, e la verifica che l'incremento di valore attribuito ai beni non superi i limiti massimi. Pertanto, essi devono indicare nelle relazioni di bilancio o in mancanza, nella nota integrativa, le modalità di rivalutazione di ogni categoria, specificando il criterio adottato e giustificando l'adozione dello stesso.
La rivalutazione va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31/12/2002, il cui termine di approvazione scade dopo l'entrata in vigore della legge.
I soggetti in contabilità ordinaria devono riportare la rivalutazione nell'inventario e nella nota integrativa relativa all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita. Per quelli in contabilità semplificata, i valori rivalutati e il costo dei beni rivalutati devono essere riportati in un apposito prospetto bollato e vidimato, da tenere a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria.
4.6.5. Imposta sostitutiva, calcolo e versamento
Sul maggior valore iscritto a bilancio è dovuta un'imposta sostitutiva calcolata applicando le seguenti percentuali:
19 % per i beni ammortizzabili
15 % per i beni non ammortizzabili
Il versamento può essere effettuato:
in un'unica soluzione, entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi;
in tre rate annuali, di cui la prima (nel 2004) pari al 50% e le restanti due (nel 2005 e 2006) pari al 25% dell'importo (comprensive dei relativi interessi), entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi di ciascun anno.
La scelta della modalità di versamento andrà fatta in sede di dichiarazione dei redditi. Il versamento andrà effettuato con il modello F 24 indicando:
il codice tributo 2726 "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio art.12 della legge n. 342 del 2000";
come anno di riferimento, il periodo d'imposta nel quale si esegue la rivalutazione; se non coincidente con l'anno solare si dovrà indicare il primo dei due anni solari interessati.
L'imposta sostitutiva è indeducibile ma può essere compensata con altre imposte.
4.6.6. Vantaggi del provvedimento.
Il provvedimento, a fronte del pagamento dell'imposta sostitutiva, consente:
maggiori ammortamenti deducibili,di cui è possibile tener conto già nel 2003;
minori plusvalenze tassabili all'atto della vendita dei beni rivalutati;
maggiore plafond su cui calcolare le spese di manutenzione e riparazione; tale beneficio scatta a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si esegue la rivalutazione.
4.7. Abitazione principale, agevolazioni per i pensionati (articolo 2)
Il comma 28 modifica il secondo periodo dell'articolo 11, comma 1-bis del TUIR. Tale comma dispone la completa esenzione Irpef, qualora alla formazione del reddito complessivo del contribuente concorrano soltanto: redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e redditi dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Prosegue ancora la norma affermando che "Qualora i redditi di pensione siano superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro".
Dal 1° gennaio 2004 quest'ultima parte è sostituita con la seguente: "Qualora i redditi di pensione siano superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale e 7.500 euro" (attenzione mancano i redditi relativi alle pertinenze).
La modifica determinerà per i pensionati che si trovano in dette condizioni reddituali un risparmio d'imposta.
Per chiarire ciò, consideriamo gli esempi riportati dalla circolare ministeriale 2/e del 15/1/2003.
Nel primo esempio, il contribuente ha solo redditi da pensione pari a 7.600 euro. Poiché l'imposta netta, pari a 175,19 euro è superiore alla differenza tra il reddito complessivo del contribuente (7.600 euro) e l'importo di 7.500 euro, il contribuente dovrà versare tale differenza cioè 100 euro.
Nel secondo esempio, invece, il contribuente oltre al reddito di pensione pari a 7.600 euro, ha anche un reddito da abitazione principale di 500 euro. In questo caso, l'imposta netta è sempre di 175,19 euro, ma poiché tale importo è inferiore alla differenza tra il reddito complessivo pari a 8.100 euro e 7.500, il contribuente dovrà versare l'imposta netta cioè 175,19 euro.
Ora, applicando al secondo esempio, la modifica apportata all'articolo 11 comma bis 1 del TUIR, il raffronto con l'imposta netta (175,19 euro) avviene con l'importo dato dalla differenza tra il reddito complessivo (8.100), diminuito del reddito della abitazione principale (500 euro), e l'importo di 7.500 euro, cioè 100 euro. Poiché non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la predetta differenza, il contribuente dovrà versare quale imposta l'importo di 100 euro, con un risparmio di 75,19 euro.
4.8. Accertamento ICI (articolo 2)
Limitatamente alle annualità d'imposta 1999 e seguenti, sono prorogati fino al 31 dicembre 2004 i termini di liquidazione e accertamento dell'Ici, scaduti il 31/12/2003.
4.9. Redditi assimilati al lavoro dipendente (articolo 2)
Sono da considerare tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente: le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per lo svolgimento di funzioni pubbliche, a condizione che le prestazioni non siano rese da esercenti arti o professioni o nell'esercizio d'imprese commerciali.
4.10. Detrazioni e abitazione principale (articolo 2 )
Con decorrenza 1° gennaio 2003, il comma 57, modifica l'articolo 13 del TUIR relativo alle detrazioni previste a favore sia dei titolari di redditi da lavoro dipendente e7o di pensione, che dei titolari di redditi da lavoro autonomo o d'impresa.
La variazione non riguarda i limiti stabiliti per averne diritto (si vedano le tabelle sottostanti), ma il reddito da prendere in considerazione: non più semplicemente il reddito complessivo, ma questo diminuito del reddito riferito all'abitazione principale e relative pertinenze.
Ciò determina dei vantaggi per i contribuenti, chiamati in molti casi alla presentazione della dichiarazione dei redditi (principalmente il modello 730) per il recupero della detrazione spettante.
Di seguito si elencano gli ammontari delle detrazioni spettanti:
LAVORO AUTONOMO E D'IMPRESA
REDDITO DETRAZIONE
superiore a 25.500 fino a 29.400 euro 80 euro
superiore a 29.400 fino a 31.000 euro 126 euro
superiore a 31.000 fino a 32.000 euro 80 euro
LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI
REDDITO DETRAZIONE
superiore a 27.000 fino a 29.500 euro 130 euro
superiore a 29.500 fino a 36.500 euro 235 euro
superiore a 36.500 fino a 41.500 euro 180 euro
superiore a 41.500 fino a 46.700 euro 130 euro
superiore a 46.700 fino a 52.000 euro 25 euro
PENSIONATI
REDDITO DETRAZIONE
superiore a 24.500 fino a 27.000 euro 70 euro
superiore a 27.000 fino a 29.000 euro 170 euro
superiore a 29.000 fino a 31.000 euro 290 euro
superiore a 31.000 fino a 36.500 euro 230 euro
superiore a 36.500 fino a 41.500 euro 180 euro
superiore a 41.500 fino a 46.700 euro 130 euro
superiore a 46.700 fino a 52.000 euro 25 euro
4.11. Prescrizione dei rimborsi prima del 1997 (articolo 2)
L'Agenzia delle Entrate, riconoscerà ugualmente i rimborsi relativi alle eccedenze di Irpef e Irpeg in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, anche se caduti in prescrizione decennale.
4.12. Aumento dell'imposta di registro (articolo 2)
Dal 1 gennaio 2004 sono rivalutati del 10%, i moltiplicatori (75 e 100) delle rendite catastali; la rivalutazione ha effetto ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, mentre non rileva ai fini della determinazione della base imponibile ICI.
Ai sensi dell'art. 52 del DPR 131/1986, non possono essere rettificati dall'Amministrazione i valori o corrispettivi degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarati in misura non inferiore (in ultimo), per i terreni a 75 volte il reddito dominicale e, per i fabbricati, 100 volte il reddito risultante in catasto; i predetti coefficienti, per effetto della legge 662/96, risultano aggiornati in misura pari, rispettivamente, al 5% per i fabbricati e al 25% per i terreni (reddito dominicale x 75 x 25%). L'incremento del 10% dei previsti moltiplicatori determinerà, nei trasferimenti immobiliari (compravendite, donazioni e successioni), un incremento dei valori dichiarativi, che opportunamente non potranno essere inferiori a 103,125 volte il reddito dominicale per i terreni e a 115,50 volte la rendita catastale dei fabbricati classificati nella categoria A( escluso A10), b e C (escluso C1)
Riassumendo, ed a titolo esemplificativo:
terreno agricolo:
nel 2003 reddito dominicale x 1,25 x 75
nel 2004 reddito dominicale x 1,25 x 82,5
abitazione:
nel 2003 rendita catastale x 1,05 x 100
nel 2004 rendita catastale x 1,05 x 110
4.13. Contributi di assistenza sanitaria (articolo 3)
Anche per gli anni d'imposta 2003 e 2004 viene mantenuto il limite di 3.615,20 euro (7 milioni di lire) perché i contributi di previdenza e assistenza sanitaria previsti dall'art. 48 comma 2 lettera a) del TUIR, non concorrano a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La previgente norma prevedeva per tali annualità, una riduzione, rispettivamente, a euro 3.098,74 per il 2003 e a euro 2.840,51 per il 2004.
4.14. Credito d'imposta per l'editoria (articolo 4)
Per le imprese editrici di quotidiani e periodici è previsto un credito d'imposta pari al 10% della spesa per l'acquisto di carta utilizzata par la stampa delle testate, sostenuta nel 2004.
Dal beneficio sono esclusi:
i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50% dell'intero stampato, su base annua;
i quotidiani e periodici ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50% della loro diffusione;
quelli venduti per corrispondenza e i cataloghi.
La spesa per l'acquisto deve risultare dal bilancio certificato dalle imprese editrici.
Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile, non può essere chiesto a rimborso ma può essere compensato con altre imposte e contributi. L'eventuale eccedenza è riportabile al periodo d'imposta successivo.
La spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta. L'utilizzo di credito non spettante, determina l'applicazione delle sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.